Il SISTRI E’ SOPPRESSO
DAL 1° GENNAIO 2019
La presente per ricordare un’importante novità in merito al SISTRI.
A cominciare dal 1° gennaio 2019 l’articolo 23 del nuovo “Decreto Semplificazioni” prevede la soppressione del Sistri (Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi).
La soppressione è approvata in via definitiva dal CdM del 12.12.2018
In attesa del DL in Gazzetta, si allega bozza del 3 dicembre del DL semplificazioni:
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Art. 23 (Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti)
- Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.
- Dal 1° gennaio 2019 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
- a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2–bis, 2–ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
- b) l’articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12- bis, 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
- c) l’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
- Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all’articolo 194-bis, commi da 1 a 4, del medesimo decreto; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
Per sostituire il Sistri viene previsto il ritorno ai registri cartacei e un periodo di transizione in attesa della creazione del un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Inoltre, va specificato che i contributi (contemplati dalla Legge 78/2009 e dall’articolo 7 del Decreto Ministeriale n.78/2016) non sono dovuti e ritornano in vigore le norme sulla tracciabilità dei rifiuti precedenti al 2010.
Continuano quindi ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di tracciamento tradizionale dei rifiuti (registri di carico e scarico rifiuti, formulari di identificazione rifiuti, MUD) e le relative sanzioni.
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di sicurezza ambientale, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio (Rif. Dott.ssa Menta).