NUOVO DECRETO F-GAS: STOP ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE PER UTENTI
MA NUOVI ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI OPERATORI DEL SETTORE
Evidenziamo le importanti novità introdotte dal D.P.R. 146/2018, entrato in vigore il 24 gennaio 2019, il quale dà attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014, abrogando così il vecchio D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006.
In primo luogo decade quanto riportato all’articolo 16 comma 1 del D.P.R. 43/2012, ovvero l’obbligo di comunicazione della dichiarazione F-Gas entro il 31 maggio di ogni anno da parte degli utenti. Pertanto non andrà presentata nell’anno in corso la Dichiarazione relativa all’anno 2018.
Gli utenti dovranno comunque assolvere all’obbligo di tenuta ed aggiornamento dei registri di impianto con indicazione delle perdite di gas per impianti contenenti un carico di gas fluorurati pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente (o superiore a 10 per impianti ermeticamente sigillati).
Banca Dati sui gas fluorurati ad effetto serra
Inoltre, con l’istituzione della Banca Dati sui gas fluorurati ad effetto serra, la quale sarà gestita dalle Camere di Commercio competenti, si punta a garantire una maggiore tracciabilità dei gas e degli impianti che li contengono.
Tutti gli operatori di settore (venditori, frigoristi, installatori e manutentori), quindi, dovranno inviare esclusivamente per via telematica, i dati relativi alle vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse, entro 30 giorni dalla data di intervento.
L’obbligo di comunicazione alla Banca Dati:
- decorre dal 24 luglio 2019 (dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto) per i seguenti soggetti:
- le imprese che forniscono f-gas, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, compresa la modalità di vendita a distanza;
- le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti f-gas agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, compresa la modalità di vendita a distanza.
- decorre dal 24 settembre 2019 (dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto) per le imprese o le persone fisiche certificate che eseguono:
- installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero e commutatori elettrici;
- interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature, di cui al punto precedente, già installate;
- attività di smantellamento delle apparecchiature sopra citate.
Per la gestione e la tenuta della Banca Dati, le imprese o le persone fisiche certificate, dovranno versare annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di Commercio competenti, i diritti di segreteria previsti.
Iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate
L’articolo 15 del D.P.R conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.
Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma.
Il Decreto amplia le categorie di operatori di settore (imprese o persone fisiche) soggetti alla normativa, ricomprendendo anche :
- attività (quali controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento) su celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse;
- attività (quali controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento) su apparecchiature di protezione antincendio che contengono f-gas;
- attività (quali installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, smantellamento e recupero) su commutatori elettrici contenenti f-gas;
- Recupero di solventi a base di f-gas dalle apparecchiature fisse che li contengono.
Il Decreto specifica i soggetti tenuti a certificazione e iscrizione, a attestazione e iscrizione, a sola iscrizione e i soggetti esonerati da certificazione e iscrizione.
I certificati e gli attestati già emessi restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in base ai quali sono stati inizialmente rilasciati. Nel caso in cui si voglia estendere la certificazione anche alle nuove attività, è possibile richiedere l’estensione della validità del proprio certificato o attestato all’ente di certificazione, il quale previa verifica dell’esistenza di requisiti di idoneità, rilascia apposita certificazione integrativa.
Per approfondimenti, si riporta il collegamento al sito del Ministero che offre alcuni chiarimenti.
https://www.minambiente.it/pagina/dpr-n-1462018-recante-attuazione-del-regolamento-ue-n-5172014
Il nostro ufficio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni in merito, potete contattarci al numero oppure mandando una mail all’indirizzo info@iso-studio.it.







