FOCUS ON: A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale)
COS’È L’AUA.
L’Autorizzazione unica ambientale è il provvedimento istituito dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59 e individua un nucleo base di sette autorizzazioni che possono essere assorbite dall’Aua, alle quali si aggiungono gli altri permessi eventualmente individuati da fonti normative di Regioni e Province autonome.
CHI LA PUÒ CHIEDERE.
Possono richiedere l’AUA le piccole e medie imprese come definite dal Dm 18 aprile 2005 e gli impianti non soggetti alla disciplina dell’AIA (Autorizzazione integrata ambientale).
A CHI SI CHIEDE.
La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che la inoltra per via telematica all’Autorità competente per la procedura. Trascorsi 30 giorni senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende regolarmente presentata.
QUANDO CHIEDERLA.
La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
QUANDO NON SI PUÒ CHIEDERLA.
Se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la Via sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale, l’AUA non può essere richiesta.
IL MODELLO.
Con Dpcm 8 maggio 2015 in vigore dal 30 giugno 2015 è stato adottato un modello unico nazionale per la richiesta di AUA.
TEMPI E COSTI.
Se l’AUA sostituisce atti ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, l’Autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al Suap che rilascia il titolo.
DURATA E RINNOVO.
L’AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all’Autorità competente.
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di sicurezza ambientale, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.