TERRE E ROCCE DA SCAVO
La presente per spiegare la normativa attualmente presente e che cosa sono le terre e rocce da scavo.
Come si definiscono le terre e rocce da scavo?
Il D.P.R. 13 giugno 2017, n.120 le definisce come: “il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d’uso”.
Il D.P.R. 120/2017 entrato in vigore il 22 agosto 2017 ha come obiettivo principale quello di agevolare e incrementare il ricorso alla gestione delle terre e rocce da scavo come SOTTOPRODOTTI, semplificando le procedure e riducendo i costi documentali andando anche a fissare tempi certi per l’inizio delle attività di gestione dei materiali, oltre a garantire che le attività vengano svolte in sicurezza ambientale e sanitaria. Infatti è anche stato rafforzamento il sistema di controllo e di vigilanza da parte delle autorità competenti.
La nuova disciplina è andata ad abrogare il D.M. 161/2012 oltre all’art 184-bis, comma 2-bis del D.L.vo 152/06 (tra i più importanti).
Sostanzialmente questo decreto rappresenta l’unico strumento normativo da oggi applicabile per consentire l’utilizzo delle terre e rocce da scavo e anche delle terre da riporto quali sottoprodotti, sia provenienti dai piccoli che dai grandi cantieri, compresi quelli finalizzati alla costituzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture.
Il DPR, che consta di 31 articoli e 10 allegati, si occupa altresì dei materiali da scavo gestiti come rifiuti e di quelli derivanti da attività di bonifica.
Le terre e rocce da per essere considerate come sottoprodotti:
- a) devono essere generate durante la realizzazione di un’opera di cui costituiscono parte integrante;
- b) l’utilizzo è conforme al piano di utilizzo ex art. 9 o alla dichiarazione di utilizzo per i piccoli cantieri ex art. 21;
- c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) soddisfino i requisiti di qualità ambientale previsti dai capi II, III e IV del medesimo DPR.
Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura del D.P.R.13 giugno 2017, n.120.
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di sicurezza ambientale, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.