SCARICHI IDRICI: ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
La normativa per la tutela delle acque dall’inquinamento tratta in maniera approfondita la disciplina degli scarichi, regolamentandola nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (parte terza), e nella disciplina regionale sugli scarichi (D.G.R. 424/2012 e D.G.R. 717/2013).
I principi su cui si basa il regolamento sono l’obbligo di autorizzazione e il rispetto dei limiti di emissione, fissati in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Gli scarichi vengono distinti in base alla tipologia delle acque scaricate e del recapito, parametri su cui sono state create le tabelle con indicati i limiti di legge e la disciplina autorizzatoria.
Nei casi di attività produttive ed officine meccaniche, la legislazione classifica gli scarichi come acque reflue industriali. Rientrano in questa categoria anche le acque reflue di dilavamento.
Per ogni singolo caso il titolare dovrà valutare i quantitativi di acque reflue, verificando in quale tipologia rientrano per poter poi mettere in atto il trattamento corretto.
Procedure autorizzative degli scarichi
L’autorizzazione per gli scarichi di acque reflue industriali rientra tra le autorizzazioni comprese nell’ A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale). In caso di rilascio, modifica o rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, il titolare dovrà recarsi al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) allegando tutta la documentazione prevista dall’autorità competente.
L’A.U.A. è condizione fondamentale per svolgere l’attività e viene rilasciata al titolare o al legale rappresentante dell’impresa. Verrà periodicamente valutata attraverso controlli effettuati da autorità preposta (attraverso campionamenti), indi per cui sarà necessario periodico controllo da parte dell’azienda.
Sanzioni
Per quanto concerne la disciplina sanzionatoria degli scarichi, l’applicazione delle sanzioni penali si ha nel caso di superamento dei valori limite.
Le sanzioni penali, art 137.c 1 del D.Lgs 152/06 e s.m. e i., si applicano nel caso gli scarichi siano:
- senza autorizzazione;
- con autorizzazione sospesa;
- con autorizzazione revocata.
In tutti gli altri casi la disciplina sanzionatoria applicabile prevede un illecito amministrativo.
Le sanzioni pecuniarie applicate per tali reati sono regolamentate dal D.Lgs 231/2001 e sono espresse in “quote”. Ciascuna quota ha un valore pecuniario variabile da Euro 258,23 a Euro 1.549,37.
La sanzione pecuniaria prevista per gli scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione (ex articolo 137, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i) può arrivare fino a 250 quote.
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