ACQUISTO ATTREZZATURE
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione dei propri lavoratori attrezzature idonee alle attività da svolgere e conformi a requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per il tipo di attrezzatura.
Particolare attenzione deve essere fatta all’atto dell’acquisto, in quanto, oltre a valutare le caratteristiche tecniche, dimensionali e l’adeguatezza della nuova attrezzatura rispetto al luogo di lavoro e al processo produttivo in cui verrà inserita, risulta necessario verificare anche la documentazione obbligatoria a suo corredo. In particolare:
1) se di nuova costruzione o usata ma costruita dopo il 21/09/1996:
– che sia accompagnata dal certificato di conformità;
– che sia presente la targhetta indicante il Costruttore e la marcatura CE;
– che sia corredata del libretto di uso e manutenzione.
2) se costruita prima il 21/09/1996:
– che sia accompagnata da una certificazione del Venditore che attesti la rispondenza della specifica attrezzatura ai requisiti di sicurezza previgenti l’entrata in vigore della Direttiva Macchine (DPR 459/96) e ai requisiti di sicurezza elencati nell’Allegato V del D.Lgs.vo 81/08.
– che sia presente una targhetta identificativa sull’attrezzatura indicante: marca, modello ed eventualmente matricola.
– dove redatto dal Costruttore (poiché prima del 1996 non era obbligatorio), sia consegnato anche il libretto d’uso e manutenzione.
In assenza delle documentazioni di cui sopra, anche se l’attrezzatura risultasse idonea e sicura, il Datore di Lavoro rischia comunque una sanzione pari all’arresto da tre a sei mesi o un’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.
Inoltre, secondo quanto previsto dal D.L.vo 17/2010, l’assenza di targhe o documentazioni comprovanti l’individuazione del Costruttore originario, identifica nell’immediato il possessore dell’attrezzatura quale suo “Costruttore di fatto” investendolo di tutte le responsabilità civili e penali riferibili a eventuali mancanze sia dei requisiti essenziali di sicurezza per il tipo di attrezzatura, sia della documentazione obbligatoria che l’attrezzatura dovrebbe avere a corredo. In questo caso la normativa italiana prevede ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie da 2.000 a 12.000 euro.
Pertanto è consigliabile:
controllare sempre, all’atto dell’acquisto di un’attrezzatura, che sia consegnata da parte del Venditore o del Costruttore anche la documentazione comprovante la sua conformità;
conservare la documentazione agli Atti, per tutta la durata di possesso dell’attrezzatura, ai fini di una possibile verifica da parte degli Organismi di Controllo.
Si sottolinea infine che la presenza della documentazione di conformità, anche se corretta e completa, non esime il Datore di Lavoro dagli obblighi di valutare comunque i rischi e le procedure di utilizzo della nuova attrezzatura nel contesto lavorativo in cui sarà inserita e per i lavoratori a cui sarà destinata. Valutazione che deve essere allegata al Documento di Valutazione dei Rischi aziendali.
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di sicurezza sul lavoro, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.