CERTIFICAZIONE BIOLOGICA
Il Regolamento 834/2007 (relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici), all’articolo 1 (Oggetto e campo di applicazione) specifica che esso “stabilisce obiettivi e principi comuni per rafforzare le norme definite nel quadro del regolamento concernenti tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici nonché il loro controllo” e ancora che esso “si applica a qualsiasi operatore che esercita attività in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione relative ai prodotti”.
Scopo del Reg. 834/2007 è quello di dettare le condizioni tecniche generali affinché un prodotto possa essere definito biologico e contemporaneamente dare le garanzie al consumatore che tale prodotto sia realmente ottenuto secondo i criteri definiti.
Sono pertanto tenuti all’ottenimento della certificazione biologica:
– chi trasforma, produce e rivende a terzi alimenti biologici
– chi rivende al minuto (al consumatore finale) alimenti trasformati biologici sfusi/manipolati
– che rivende generi ortofrutticoli biologici
– che commercializza generi biologici preconfezionati.
Sono esclusi dall’obbligo di ottenimento della certificazione:
– le attività nell’ambito della ristorazione collettiva, ovvero che somministrano al consumatore finale i prodotti biologici
– le attività di vendita al minuto (al consumatore finale) di alimenti biologici preconfezionati (la vendita di alimenti biologici sfusi dà luogo invece all’obbligo di certificazione biologica, come sopra riportato)
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