E-COMMERCE DI ALIMENTI
Si vuole sensibilizzare circa la corretta gestione di una modalità di vendita di beni in crescente diffusione:
l’E-Commerce, in particolare riferendosi alla vendita di generi alimentari.
L’azienda che intenda avviare questo tipo di vendita, avvalendosi di siti web, deve preventivamente provvedere ad alcuni provvedimenti amministrativi e burocratici, tra i quali in particolare:
- Presentare apposita SCIA al Comune di competenza
- Presentare apposita notifica sanitaria.
Il titolare di tale impresa dovrà possedere specifici requisiti morali e professionali.
L’azienda dovrà provvedere inoltre affinché (si cita l’art. 14 del Reg. 1169/2011 in materia di etichettatura alimentare per Vendita a distanza):
- le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera f- riferita a termine minimo di conservazione o data di scadenza-), siano disponibili prima della conclusione dell’acquisto e appaiano sul supporto della vendita a distanza o siano fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l’operatore del settore alimentare imponga costi supplementari ai consumatori;
- tutte le indicazioni obbligatorie siano disponibili al momento della consegna.
Con il Decreto n. 145/2017 è ad oggi obbligatorio che, in aggiunta alle informazioni di cui sopra, salvo esclusioni, venga fornita anche “l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento”.
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di sicurezza alimentare, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.