IL DATORE DI LAVORO E LE DELEGHE DI FUNZIONI
Cercheremo di sintetizzare quali sono, secondo il testo unico sulla sicurezza (DLgs 81/08),
le responsabilità e gli obblighi del Datore di lavoro e quali di queste possono essere delegate ad altri soggetti.
Tra gli obblighi del Datore di lavoro non delegabili (L’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008) ci sono quelli di effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto di cui all’articolo 28, nonché l’obbligo della designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Ci sono poi alcuni obblighi e responsabilità del Datore di lavoro che possono essere affidati al Dirigente più qualificato o al Preposto (capo ufficio, capo squadra, capo cantiere, ecc.) tramite la cosiddetta ‘delega di funzioni’ (Art 16 del D.Lgs. 2008 n. 81).
L’ordinamento giuridico italiano, in materia di delega dei compiti prevenzionistici nell’ambito della salute e sicurezza dei lavoratori, non consente la delega di responsabilità, ma prevede esclusivamente la delega di funzioni, ovvero di compiti ben definiti ai fini antinfortunistici, di prevenzione delle malattie professionali e di sicurezza antincendio.
Le responsabilità sono un derivato, una conseguenza normativamente necessaria e correlata ai compiti e alle funzioni svolte: se il delegato non adempie con pienezza i compiti delegati, allora ne conseguiranno le diverse forme di responsabilità, inclusa quella penale.
La delega di funzioni, secondo quanto stabilito dallo stesso D. Lgs. n. 81 del 2008, deve risultare da atto scritto recante data certa, il Dirigente deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. Inoltre deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
Infine, ovviamente, la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto.
Ma non è tutto così semplice.
La delega, infatti, per essere efficace deve rispondere a determinate caratteristiche, necessita di una netta indicazione di diritti e doveri, ma soprattutto il soggetto che la riceve deve essere messo nella condizione di potervi dare effettiva applicazione.
Questo perché molto spesso tanti documenti/nomine esprimono concetti troppo giuridici e civilistici senza mai calarsi realmente nelle problematiche operative e tecniche, specifiche delle singole realtà aziendali.
La delega di funzioni ha due facce :
1) consente di rendere effettivo il rispetto degli standard di sicurezza attribuendo, nei casi migliori, i compiti e i poteri a chi dispone della professionalità e del tempo necessari a svolgerli nel migliore di modi;
2) permette una deresponsabilizzazione dei soggetti obbligati ex lege, qualora conferiscano poteri effettivi al delegato e vigilino sull’adempimento degli obblighi di cui in delega.
Con il D. Lgs. n. 81/2008 il legislatore ha equilibrato l’istituto trovando il “giusto mezzo” tra la necessità del datore di lavoro di delegare compiti particolarmente onerosi (specie nelle realtà aziendali più ampie e /o complesse) e l’esigenza di porre un freno al ricorso smodato e elusivo all’istituto (le famigerate deleghe a cascata, ora esplicitamente vietate).
Ogni volta che si vuole approcciare al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro è sempre bene ricordare una regola fondamentale:
“La sicurezza non è fare carta ma è consapevolezza di quello che occorre fare”.
Si riporta di seguito L’articolo 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 , che sintetizza gli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi in materia di delega a partire dagli anni ’50 ad oggi, ha provveduto a disciplinare nel seguente modo i requisiti di sostanza e di forma che la delega dei compiti di prevenzione deve contenere per essere efficace, quindi a pena di nullità, nei casi in cui è ammessa:
Articolo 16 – Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4. 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. |
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