DISPOSIZIONI CONCERNENTI DONAZIONI DI CIBO E FARMACI A FINI DI SOLIDARITA’ SOCIALE E
LOTTA AGLI SPRECHI
La legge del 19 Agosto 2016 n. 166, entrata in vigore un anno fa, reca “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”.
Il fine di tale provvedimento è quello di ridurre gli sprechi nelle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di cibo e farmaci attraverso la donazione delle eccedenze destinandole prioritariamente al consumo umano. Altri obbiettivi della legge sono quelli di promuovere il riuso e il riciclo per estendere il ciclo di vita dei prodotti, nonché la riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica.
Affinché un prodotto possa essere ceduto ad un ente, pubblico o privato, senza scopo di lucro, che destinerà le donazioni in primis alle persone indigenti, devono obbligatoriamente essere mantenuti i requisiti di igiene e sicurezza alimentare. Ad esempio possono essere ceduti a titolo gratuito prodotti:
- invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
- ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
- rimanenze di attività promozionali;
- prossimi al raggiungimento della data di scadenza od oltre il termine minimo di conservazione purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;
- invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
- non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell’imballaggio secondario;
- i prodotti della panificazione che non necessitano di condizionamento termico e che non sono stati venduti nelle 24 ore successive alla produzione;
- le eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento.
Del ritiro dei prodotti si occupa direttamente o indirettamente l’ente che riceve la donazione, e deve inoltre tenere aggiornato un registro dove vengono indicati gli estremi dei documenti di trasporto corrispondenti ad ogni cessione. Su tale registro deve venire annotato il proprio impegno ad utilizzare i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e per fini di solidarietà sociale.
Le cessioni sono provate attraverso una comunicazione agli uffici competenti della Guardia di Finanza riportanti la data del trasporto, la destinazione finale dei beni, la loro quantità e il loro controvalore economico. La comunicazione deve avvenire entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni e può non essere inviata qualora il valore di ogni singola donazione sia inferiore a 15000€ e per le cessioni di alimenti facilmente deperibili.
Analogamente a quanto previsto per le donazioni di cibo, e con il medesimo intento di evitare gli sprechi; la legge individua le modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS in confezioni integre, correttamente conservati e ancora in periodo di validità, con l’esclusione dei farmaci da conservare a temperatura controllata e dispensabili solamente dalle strutture ospedaliere.
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di sicurezza alimentare,, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.