Green pass obbligatorio dal 1° settembre: cosa cambia per scuola, trasporti e università.
Da Mercoledì 1° settembre, il Green Pass è obbligatorio per prendere aerei, treni a lunga percorrenza, navi, per seguire le lezioni in presenza all’università e nelle scuole.
Scopriamo insieme tutti i cambiamenti!
GREEN PASS OBBLIGATORIO PER TUTTI I LAVORATORI
DAL 15 OTTOBRE 2021: REGOLE E MULTE DEL NUOVO DECRETO
Dal 15 ottobre obbligo di certificato per tutti i dipendenti pubblici e privati: 23 milioni di persone. I trasgressori sospesi e senza stipendio.
Nella seduta del 16 Settembre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il nuovo decreto che estende il Green Pass a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato. Dal 15 Ottobre e fino al 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate le condizioni di sicurezza, l’Italia sarà il primo Paese europeo in cui il green pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori.
La certificazione verde diventerà quindi obbligatoria per 23 milioni di persone: lavoratori della Pubblica amministrazione, delle aziende private grandi e piccole, autonomi come i tassisti, baby sitter, colf, badanti. Anche i professionisti, dovranno essere in possesso di Green Pass. L’imposizione si applica pure «a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni», anche sulla base di contratti esterni.
Il provvedimento non fa alcun accenno o riferimento, invece, allo smart working.
La questione è stata affrontata anche nel corso della conferenza stampa di presentazione del provvedimento, è stata però rinviata ad un ulteriore confronto con le parti sociali.
Chi è addetto alla Verifica del Green Pass?
I datori di lavoro devono definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prevedendo che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. I datori di lavoro devono, quindi, individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.
Di seguito ti lasciamo il pdf compilabile per la delega alla verifica delle certificazioni verdi covid-19 – Delega Verifica certificato
Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.
VerificaC19 permette anche il controllo dell’EU Digital Covid Certificate emesso da altri paesi europei.
L’App VerificaC19 è gratuita e può essere scaricata da Appstore e Playstore.
Sanzioni
L’accesso, senza il certificato, rappresenta un “illecito disciplinare” e come tale sarà sanzionato. La bozza di decreto, in relazione ai controlli, specifica che “i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni”. All’ingresso degli uffici e delle aziende i dipendenti dovranno esibire la certificazione verde al responsabile delle verifiche.
Al momento della verifica chi non ha il green pass non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato. Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, nell’ambito del comparto pubblico e solo un giorno nel privato, “il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione e altri compensi o emolumenti”. La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida certificazione verde. La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare.
La violazione dell’obbligo di esibizione del certificato è punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Tamponi, tariffe, esenzione e green pass più rapido per i guariti dall’infezione
Il costo dei tamponi, per ottenere la certificazione verde, sarà interamente a carico dei lavoratori. Le disposizioni “non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
I tamponi sono gratis solo per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione medica nel “limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, al fine di assicurare l’esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministro della salute, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi”.
Il costo dei tamponi sarà pari a zero per chi non può sottoporsi a vaccinazione, 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni fino al 31 dicembre.
Le farmacie che non praticheranno i prezzi calmierati incorreranno in una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro. Il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, potrà in caso di violazione della norma disporre la chiusura della farmacia per una durata non superiore a cinque giorni.
L’esecutivo chiarisce che la validità della durata dei tamponi molecolari (anche salivari) è di 72 ore, mentre per i test antigenici la durata viene fissata in 48 ore.
Ecco tutte le domande frequenti sulle nuove regole in vigore dal 15 ottobre 2021:
POSSO LAVORARE IN SMART WORKING SE NON HO IL GREEN PASS?
La decisione è del datore di lavoro. La mancanza di certificazione non può trasformarsi in un diritto a lavorare da remoto. Se per esigenze di ufficio il datore di lavoro chiede al dipendente di lavorare in smart working, il green pass non è richiesto. Il certificato, infatti, non serve per lavorare ma solo per accedere al luogo di lavoro.
SE ENTRA UNA PERSONA ESTERNA IN AZIENDA DEVE ESIBIRE IL GREEN PASS?
Occorre esibire il Green Pass soltanto qualora si eserciti un’attività lavorativa all’interno del negozio. Coloro che non svolgono attività lavorativa non devono esibire la certificazione verde. Ad esempio, un cliente che entra in un negozio di abbigliamento non deve esibire il green pass, un idraulico che esercita attività lavorativa all’interno di quel negozio dovrà esibire il green pass. Un cliente che viene accolto in azienda per un colloquio non deve esibire green pass, un elettricista che esercita lavori di manutenzione in azienda dovrà esibire la certificazione verde.
COME FUNZIONA IL GREEN PASS IN TRIBUNALE?
Soltanto i magistrati, gli avvocati di stato, i procuratori e i componenti delle commissioni tributarie dovranno esibire la certificazione verde a partire dal 15 ottobre 2021.
IL DATORE DI LAVORO è OBBLIGATO AD AVERE IL GREEN PASS?
Si, il datore di lavoro deve possedere il green pass ed esibirlo eventualmente al delegato che si occupa della verifica dei green pass.
QUAL È LA DURATA DEL GREEN PASS?
La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata:
In caso di vaccinazione: per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva; nei casi di seconda dose e dose unica per infezione precedente alla vaccinazione o infezione successiva almeno dopo 14 giorni dalla prima dose, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e sarà valida per 12 mesi dalla data di somministrazione; nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e sarà valida per 12 mesi.
Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo.
Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).
PER I RISTORATORI E TUTTE QUELLE ATTIVITÀ IN CUI FINORA ERA OBBLIGATORIO RICHIEDERE IL GREEN PASS AI CLIENTI COSA SUCCEDE?
Verranno mantenute le regole precedenti, verrà introdotta una regola aggiuntiva: anche i lavoratori e coloro che entrano nel locale per svolgere un’attività lavorativa (es. elettricista, idraulico, muratore) dovranno esibire il green pass.
SONO VALIDI SOLO I TAMPONI DELLA FARMACIA O VALGONO ANCHE QUELLI AD ESEMPIO DEL SUPERMERCATO PER OTTENERE IL GREEN PASS?
Sono validi solo i tamponi acquistabili in farmacia perché danno accesso alla certificazione verde. Al contrario, i tamponi acquistabili in farmacia non forniscono nessun codice di certificazione pertanto non possono essere utilizzati per ottenere il green pass.
IL DATORE DI LAVORO O IL DELEGATO ALLA VERIFICA DEI GREEN PASS PUÒ FARSI UN REGISTRO DEI LAVORATORI IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE?
Si, è possibile farsi un registro contenente nome, cognome, data di scadenza dei lavoratori in possesso di green pass. Non è possibile, però, conservare copia cartacea o digitale della certificazione. In assenza di registro, occorre verificare ai lavoratori il green pass quotidianamente, tramite app.
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