Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
Vogliamo ricordarLe che è in vigore l’obbligo di rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 232 kW (200.000 Kcal/h).
Tale obbligo ricorre non solo per gli impianti termici civili alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, ma anche per quelli alimentati con combustibile gassoso.
Si definiscono impianto termici civili: gli impianti la cui produzione di calore è destinata al riscaldamento/climatizzazione degli ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.
La potenza termica nominale di 232 kW si riferisce alla somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolai che costituiscono l’impianto.
Dal calcolo sono esclusi: gli impianti dei cicli di processo anche se in parti destinati a climatizzare ambienti; gli impianti disattivati o mai attivati.
Attenzione: con il termine di “CONDUZIONE” si intende, a livello normativo, l’insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell’impianto termico, che non richiedono l’uso di utensili o di strumentazione, al di fuori di quella installata sull’impianto.
Pertanto anche le “semplici” operazione di accensione, di sorveglianza o di spegnimento dell’impianto ricadono nel termine di conduzione.
La formazione professionale relativa al conseguimento del patentino per i conduttori di impianti termici è materia di esclusiva competenza regionale.
In Emilia Romagna, l’obbligo è regolamentato ai sensi della L.R. n.26/2004.
L’Ente autorizzato alla formazione e al rilascio del patentino è l’A.R.P.A.E.
Si possono ottenere due tipologie di patentini: di primo grado per gli impianti il cui mantenimento in funzione necessita del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore, di secondo grado per gli altri impianti.
Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato in caso di irregolare conduzione dell’impianto da parte del conduttore.
Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 232 kW senza essere munito del patentino per l’abilitazione alla conduzione degli impianti termici è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15 euro a 46 euro.
I patentini, di 1° e 2° grado, non necessitano di essere rinnovati, in quanto la loro validità cessa contemporaneamente al termine della vita lavorativa del conduttore patentato.
La conduzione dell’impianto termico può essere delegata, dal proprietario dell’impianto, ad un terza persona, in possesso del patentino. La delega deve sempre essere ufficializzata in forma scritta.
Assumendo l’incarico, il Terzo Responsabile risponde del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente.
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di sicurezza sul lavoro, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.