REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI
PER LA PROGETTAZIONE ED ESERCIZIO DEGLI ASILI NIDO
Il D.M. del 16 Luglio 2014 definisce delle disposizione tecniche da adottare per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli asili nido allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio ed in particolare gli obiettivi che si prefigge sono:
- minimizzare le cause di incendio;
- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o edifici;
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Il Decreto poi distingue gli interventi da attuare per gli asili nido con più di 30 persone presenti, si ricorda che nel computo delle 30 persone si ottiene sommando al personale in servizio nell’attività il numero di bambini e/o neonati. Oltre alle indicazione tecniche rispetto ai materiali utilizzati, alle vie di fuga e all’impiantistica, viene posta l’attenzione sulla formazione del personale. Sia per i nidi di nuova realizzazione che per quelli esistenti vale l’art. 12 ovvero “…Tutto il personale che opera nella struttura dovrà essere formato con il programma relativo alle attività di rischio medio…”
Per gli asili nido con meno di 30 persone presenti invece vale l’art. 14 che recita “…Gli asili nido con meno di 30 persone presenti come definite al Titolo I, devono rispettare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro di cui al decreto interministeriale disposto dall’art. 46 comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, commisurando la valutazione del rischio alle diverse attività lavorative presenti nell’edificio…”
Si precisa infine che con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le “scuole” sono ricomprese al punto 67 dell’allegato I al decreto con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982 (ex Att. 85). Rientrano tra le “attività soggette” (in precedenza non soggetti) gli asili nido.
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