LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
Il nostro Studio vuole porre alla Vostra attenzione gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro in materia di valutazione del rischio elettrico e di una rispettiva corretta gestione delle interferenze lavorative.
Ovunque sia presente una fonte di alimentazione di natura elettrica esiste potenzialmente un rischio di esposizione per tutti i lavoratori. Il rischio elettrico è genericamente ovunque diffuso negli ambienti di lavoro, in particolare per alcune tipologie di attività per le quali questo rischio è maggiormente significativo. Sono, per esempio, tutto il settore dell’edilizia, ospedaliero, ed il settore manifatturiero in genere. Esistono inoltre alcune tipologie di attività lavorative che espongono gli addetti a rischi di natura elettrica, più per le condizioni di lavoro e le eventuali interferenze, che per la potenzialità intrinseca del rischio, si pensi per esempio ad attività svolte in presenza di elementi altamente conduttivi quali l’acqua o i metalli.
La normativa
Dove è presente questo rischio, decorrono automaticamente gli obblighi previsti dal Capo III del D.Lgs. 81/08, in particolare le misure di prevenzione e protezione ascrivibili al Datore di Lavoro di cui all’art 18 dello stesso decreto. Gli aspetti relativi agli obblighi delle aziende, ed alle misure preventive e protettive, sono definite negli articoli da 80 a 87. Meritano a questo proposito particolare attenzione:
– articolo 80 “Obblighi del datori di lavoro”, che introduce alcune misure di carattere generale in merito alla valutazione dei rischi;
– articolo 82 “Lavori sotto tensione” ;
– articolo 87 relativo alle sanzioni applicabili non esclusivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente.
Tra le molte novità, il D.Lgs. 81/08 ha introdotto precise indicazioni sulla valutazione del rischio elettrico, successivamente integrate e modificate, anche sostanzialmente, dal D.Lgs. 106/09. Il Capo III “Impianti e apparecchiature elettriche”, ed il Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale” riprende e sviluppa in modo specifico gli obblighi del Datore di lavoro connessi alla presenza del rischio elettrico: rilevante appare l’esplicito obbligo a carico del Datore di lavoro introdotto al comma 2 dell’art. 80 (“Obblighi del Datore di lavoro”), di valutare i rischi di natura elettrica tenendo in considerazione tre aspetti fondamentali:
– le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro considerando eventuali interferenze;
– i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
– tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
In particolare l’articolo 82 è stato oggetto di un interpello, con conseguenti indicazioni da parte della Commissione Consultiva Permanente, nel novembre 2012, (Interpello N. 3/2012 del 15/11/2012) in merito alla corretta Normativa Tecnica di riferimento per l’esecuzione dei lavori sotto tensione. Nella fattispecie la commissione indicava che, ritenendo peraltro legittima l’applicazione della eventuale normativa tecnica comunitaria e/o internazionale, “la normativa tecnica nazionale di riferimento [..]”, è la norma CEI 11-27, la cui applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge.”
La normativa che regolamenta tutti gli aspetti relativi alle apparecchiature elettriche è piuttosto vasta. Evitando di spingersi troppo indietro nel tempo, è possibile ricondurre una buona parte dell’attuale regolamentazione alla Legge n. 46 del 5 marzo 1990 “Norme per la sicurezza degli impianti”, successivamente rivista e abrogata dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008 “Conformità impianti e apparecchiature elettriche e tecnologiche”. Si tratta di norme tecniche che definiscono i requisiti obbligatori per legge degli impianti e delle attrezzature, nonché i requisiti delle ditte abilitate a poter svolgere le attività di installazione, manutenzione e verifiche periodiche.
Entrando nel merito alla valutazione del rischio elettrico, l’art 80 del D.Lgs. 81/08, indica prima di tutto le diverse tipologie di pericolo che possono presentarsi, distinguendo tra contatto elettrico diretto (quando la scarica viene trasmessa al corpo direttamente da una fonte di energia) e quello indiretto (quando vi è passaggio di corrente attraverso un elemento conduttore come può essere l’acqua o un metallo). Gli eventuali danni all’organismo che possono verificarsi in seguito ad un incidente di natura elettrica, variano in base alla durata dell’esposizione, alla frequenza ed all’intensità della corrente.
A cosa può portare
Si parla quindi di folgorazione (o elettrocuzione) quando vi è passaggio di corrente attraverso il corpo, in questo caso si possono manifestare danni cardiaci (fibrillazione), muscolari (tetanizzazione) e nervosi con seria compromissione delle funzioni sensitive e motorie. Danni meno significativi si possono avere per contatti brevi o per correnti di bassa intensità, generalmente localizzati nel punto di contatto e possono manifestarsi con ustioni locali o ipersensibilizzazione della zona colpita dalla scarica.
Malfunzionamenti degli apparati e delle attrezzature elettriche, così come utilizzi impropri, risultano essere inoltre tra le prime cause di innesco di incendi. La valutazione del rischio elettrico quindi deve tenere in considerazione diversi elementi, partendo dalle fonti di rischio primarie (impianti ed apparati), senza trascurare le condizioni specifiche, le caratteristiche dei luoghi di lavoro e dei processi lavorativi che possano eventualmente causare interferenze. Come previsto dal D.M. 37/08, sono fondamentali le certificazioni dello stato di ogni elemento e le verifiche periodiche, anche in considerazione dei carichi elettrici che un impianto deve sopportare.
A tal proposito è opportuno ricordare che una valutazione accurata del rischio elettrico deve essere periodicamente rivista anche in base a variazioni dei processi lavorativi che possano apportare un aumento della richiesta di energia, e quindi un potenziale sovraccarico dell’impianto (per esempio l’acquisto di nuova strumentazione o attrezzature, trasformazioni e ampliamenti della sede aziendale). La valutazione del rischio, e il mantenimento di questo al di sotto di livelli soglia di accettabilità, dovrà tenere conto dei requisiti tecnici e di sicurezza necessari per la predisposizione dell’energia elettrica (quadri di distribuzione allestiti conformemente alle normative tecniche CEI, elevata qualità dei materiali), così come della dinamica con la quale si svilupperanno le diverse attività, anche interferenziali, in cui saranno utilizzati gli strumenti elettrici.
Come si procede alla valutazione
Vediamo ora come dovrà operare un valutatore del rischio elettrico, figura alla quale si dovranno rivolgere la maggior parte dei Datori di lavoro che difficilmente possiederanno le competenze necessarie a valutare autonomamente questa tipologia di rischio.
Dal punto di vista metodologico il valutatore dovrà innanzitutto suddividere la realtà aziendale classificando aree omogenee per il rischio elettrico, quali ad esempio:
– Luoghi ordinari;
– Luoghi a maggior rischio in caso d’incendio;
– Luoghi conduttori ristretti: ossia luoghi che si presentano delimitati da superfici metalliche o comunque conduttrici in buon collegamento elettrico con il terreno e che al loro interno è elevata la probabilità che una persona possa venire in contatto con tali superfici attraverso un’ampia parte del corpo diversa da mani e piedi (es. i serbatoi metallici, scavi, ecc…);
– Luoghi con pericolo di esplosione: ossia luoghi in cui possono formarsi atmosfere esplosive, cioè una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili in cui, dopo l’accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta;
– Cabine di trasformazione MT/BT;
– Locali ad uso medico;
– Ambienti in cui si svolgono attività di zootecnia;
– Cantieri.
Tale suddivisione per aree omogenee di rischio elettrico prende spunto dai campi di applicazione delle varie norme CEI per la progettazione, installazione e manutenzione degli impianti (quali ad esempio CEI 64-8, CEI EN 60079-10,14,17, CEI EN 61241-10,14, CEI 11-1, CEI 0-15).
E’ quindi obbligo del Datore di lavoro, provvedere ad una corretta e adeguata valutazione del rischio elettrico, considerando non solo le caratteristiche costruttive e architettoniche della sede aziendale configurata mediante la conformità degli impianti e delle apparecchiature, ma anche dalle attività lavorative svolte dai lavoratori “utilizzatori”, o che verranno svolte in prossimità, o sotto tensione da parte degli “addetti ai lavori elettrici”. La norma CEI 11-27 prevede che il Datore di lavoro attribuisca per iscritto al proprio personale addetto, la qualifica ad operare sugli impianti elettrici: tale qualifica può essere di “persona esperta” (PES), “persona avvertita” (PAV) e di persona “idonea ai lavori elettrici sotto tensione” (PEI).
La norma CEI 11-27 fornisce quindi sia prescrizioni che linee guida al fine di individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, nonché di capacità organizzativa e d’esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici.
Misure di gestione del rischio elettrico
Le misure di gestione del rischio non possono prescindere dalla prevenzione, che si realizza attraverso costante formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, effettuando una regolare manutenzione e verifica periodica degli impianti e delle attrezzature ai sensi delle già citate normative in materia di sicurezza e norme tecniche CEI, con l’adozione di adeguati dispositivi tecnici (interruttori differenziali, barriere fisiche, misuratori di tensione, utilizzo di materiali isolanti). Sono inoltre disponibili anche efficaci misure di protezione individuale, per le quali vige sempre l’obbligo di adozione da parte delle aziende interessate, come ad esempio calzature e indumenti antistatici, visiera e guanti isolanti, per i quali il D.Lgs. 81/08 prevede l’obbligo di una specifica formazione ed addestramento dei lavoratori addetti all’utilizzo dei DPI di III° Categoria.
Si ricorda in merito che la mancata elaborazione della valutazione del rischio elettrico, sono sancite dall’art. 80 comma 2 del D.Lgs. 81/08 le sanzioni penali previste a carico del Datore di lavoro, con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, comma 1)], oltreché per la mancata attuazione delle misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica, per i quali sono sancite dall’art. 80 comma 1 sanzioni a carico del Datore di lavoro e del Dirigente, con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, co. 2, lett. e)] e dall’art. 80 commi 3 e 3-bis , con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione [Art. 87, co. 3, lett. d)].
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di sicurezza sul lavoro, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.