Nuovo DDL Lavoro Autonomo
E’ stato recentemente approvato alla Camera dei Deputati il disegno di legge “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato” che contiene novità interessanti per l’attività di medico del lavoro/medico competente.
Vengono infatti trattati e ampliati alcuni modelli di protezione dei professionisti iscritti agli ordini e collegi, nello specifico:
- miglioramento dei modelli di protezione in tema di maternità, malattia ed infortuni, molto soprattutto per chi lavora come libero professionista;
- all’art. 12 si chiariscono le forme di associazioni dei professionisti per la loro partecipazione prevedendo la possibilità di costituire reti di esercenti la professione, consorzi stabili professionali e associazioni temporanee professionali;
- all’art. 11 viene attribuito al governo delega per a predisposizione di decreti legislativi volti a semplificare l’attuazione di norme negli studi professionali; quest’articolo in particolare definisce tre principi cardine:
- le disposizioni dei decreti dovranno essere compatibili con le caratteristiche organizzative e gestionali degli studi professionali
- garantire una semplificazione degli adempimenti meramente formali identificando forme di unificazione documentale
- riformulare e razionalizzare l’apparato sanzionatorio distinguendo tra violazioni sostanziali e violazioni formali.
Queste indicazioni sono in linea con quanto richiesto più volte in sede pubblica dal SIMLII e fanno riferimento all’esigenza della semplificazione normativa di cui l’associazione è sempre stata portavoce.
Inoltre nel Decreto si affronta e regolamenta il lavoro agile, all’art. 18, per poter conciliare i tempi di vita e lavoro.
Questo significa che con il lavoro agile l’attività lavorativa potrà essere svolta sia all’interno che all’esterno dei locali aziendali ed il datore di lavoro sarà responsabile degli strumenti assegnati al lavoratore.
Tali modalità di lavoro dovranno essere stipulate per iscritto e dovranno contenere anche i tempi di riposo e le diverse modalità per il lavoratore di disconnettersi dagli strumenti di lavoro.
Con il lavoro agile si mantengono le tutele assicurative per malattie professionali ed infortuni svolte anche all’esterno dell’azienda.
Infine nell’art. 22 si parla di sicurezza sul lavoro, i contenuti sono stati corretti con un ordine del giorno in senato che impegna il governo a:
- definire le relazioni tra le norme previste dagli articoli 19 e 20 del disegno di legge ed il decreto legislativo 81/2008
- precisare il dovere di valutazione dei rischi connessi a prestazioni di lavoro agile nel loro complesso ferma restando la garanzia per il lavoratore di una idonea sorveglianza sanitaria
- precisare che non possono rientrare nell’ambito di applicazione della presente disciplina i lavori che prevedono l’utilizzo di mezzi pericolosi.
Questi ultimi punti migliorano l’attuale genericità della norma che regolamenta il lavoro agile e la sicurezza sul lavoro.
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di sorveglianza sanitaria, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.