MARCHIO CE DELLE MACCHINE: LA TUTELA
La presenza del marchio CE, contrariamente a quanto si pensa, non garantisce automaticamente la conformità della macchina ai requisiti di salute e sicurezza.
Per spiegare bene il concetto, è necessario fare una breve introduzione sull’iter di introduzione sul mercato di una Macchina, da parte di un fabbricante, nel Mercato Europeo.
Durante la progettazione e la costruzione di macchine il fabbricante deve soddisfare i Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza contenuti nella Direttiva Macchine (2006/42/CE).
Per soddisfare tali requisiti, ha la più ampia libertà di manovra e, se vuole, può utilizzare come riferimento le Norme tecniche di prodotto.
Tali norme tecniche sono di adozione volontaria, ma se un fabbricante sceglie di utilizzarle ed applicarle correttamente allora riceve la presunzione di conformità ai sensi della Direttiva Macchine.
Le norme tecniche sono quindi una guida per il fabbricante, il quale le utilizza se vuole essere certo di produrre una Macchina rispondente alla Direttiva Macchine.
Nulla vieta però al fabbricante di NON seguire le Norme tecniche e utilizzare altri metodi per soddisfare i Requisiti della Direttiva Macchine.
Al termine della progettazione e della costruzione, indipendentemente che il fabbricante abbia utilizzato le Norme tecniche, viene emessa quindi una Dichiarazione di Conformità alla Direttiva Macchine ed
apposto il marchio CE per la Direttiva Macchine.
Il controllo degli organismi abilitati
Il controllo di terzi (organismi abilitati) sull’effettiva rispondenza della Macchina alla Direttiva Macchine avviene però solo ed esclusivamente per le Macchine presenti nell’elenco seguente:
1.Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili.
- Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
- Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.
- Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili.
- Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
- Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
- Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
- Seghe a catena portatili da legno.
- Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.
- Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale.
- Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.
- Macchine per lavori sotterranei.
- Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.
- Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.
- Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
- Ponti elevatori per veicoli.
- Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.
- Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto.
- Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.
- Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.
- Blocchi logici per funzioni di sicurezza.
- Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
- Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).
Per tutte le macchine non incluse nell’elenco, il fabbricante può invece apporre il marchio CE (e quindi dichiarare la macchina conforme alla Direttiva Macchine) in modo totalmente autonomo in seguito a sole verifiche interne, senza quindi nessun controllo da parte di terzi.
Non è quindi automatico che la sola presenza del Marchio CE assicuri la sicurezza della Macchina.
I “vizi palesi”
Il Datore di Lavoro è quindi tenuto comunque ad effettuare la Valutazione del rischio Macchine presenti nella sua azienda, ad individuare tutti i “vizi palesi” che eventualmente possono essere presenti sulle stesse ed a intervenire per ridurre il rischio derivante da questi “vizi palesi”.
Per “vizi palesi”, si intendono tutte quelle mancanze riscontrabili anche da persone non tecnicamente esperte sulla progettazione e funzionamento di macchine.
Un esempio di vizio palese potrebbe essere la presenza sulla macchina di un’apertura tale da rendere raggiungibili agli operatori gli organi di trasmissione della stessa.
In caso di infortunio collegato alla presenza di questa apertura, ne risponde ovviamente il fabbricante (per il fatto che la macchina è marcata CE) ma ne risponde in ugual misura anche il Datore di Lavoro, trattandosi di un vizio palese e quindi di un rischio non correttamente gestito per il quale il Datore di Lavoro ha l’obbligo di introdurre misure di prevenzione e protezione aggiuntive (art.70 D.Lgs.81/08).
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di sicurezza sul lavoro, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.