MOCA: COMUNICAZIONE ENTRO IL 31/07/2017
Decreto Legislativo 10 Febbraio 2017, n. 29
L’emanazione del Decreto Legislativo n. 29 del 10/02/2017 stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari che normano i materiali e gli oggetti che possono venire a contatto con gli alimenti (MOCA).
Il 14 luglio scorso la Regione Emilia Romagna ha trasmesso il modulo con cui gli operatori che effettuano produzione di MOCA (materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti) o attività di vendita all’ingrosso di MOCA devono effettuare comunicazione all’Autorità sanitaria locale tramite il SUAP (sportello unico attrività produttive) competente per territorio delle sedi operative in cui vengono svolte le attività (art.6 D.lgs 10 febbraio 2017 n.29).
Si precisa dunque che:
- le attività esistenti dovranno effettuare tale comunicazione tramite SUAP entro il 31 luglio;
- le nuove attività dovranno effettuare tale comunicazione tramite SUAP contestualmente all’apertura.
- Fino ad eventuali diverse disposizioni, gli operatori economici (le aziende) non devono pagare diritti sanitari in relazione a tale comunicazione.
Sono state introdotte specifiche sanzioni per gli obblighi stabiliti dai regolamenti comunitari. Tali sanzioni vanno da un minimo di 1.500 € sino a valori di 60.000 € (sanzione massima per non rispetto degli obblighi di rintracciabilità stabiliti all’art. 17 del Reg. CE 1935/04) o 80.000 € (cessione di sostanze pericolose per la salute umana). In caso di violazioni ritenute lievi (in relazione all’esiguità del pericolo) l’organo di controllo procede ad una diffida a regolarizzare la violazione entro i termini previsti, che può concludersi con l’estinzione del procedimento senza sanzioni.
Si precisa che vi è obbligo di comunicazione all’Ausl competente tramite Suap per quelle imprese che effettuano:
- Produzione in proprio o per conto terzi di: materiali destinati a venire a contatto con alimenti materie prime (MP) destinate alla produzione di MOCA. Per le materie plastiche l’obbligo di comunicazione riguarda la produzione e la trasformazione dei polimeri, mentre è esclusa dall’obbligo di comunicazione la produzione delle sostanze utilizzate per la formazione dei polimeri (additivi, catalizzatori, monomeri, ecc).
- Trasformazione di materie prime: comprende la produzione di MOCA a partire da materie prime adatte al contatto con alimenti, es. produzione di Tetrapack e poliaccoppiati, formatura di vaschette in alluminio a partenza da fogli sottili e laminati, stampaggio a iniezione di bottiglie in PET o altre materie plastiche, stampa di pellicole, carta, cartoni, ecc.
- Assemblaggio: comprende la produzione di oggetti a contatto con alimenti partendo da materie prime adatte al contatto con alimenti (es: produzione macchinari, attrezzature, elettrodomestici).
- Deposito: comprende l’esclusiva attività di stoccaggio svolta a supporto di imprese che producono, trasformano o assemblano materie prime o MOCA.
- Distribuzione all’ingrosso: comprende gli operatori economici che svolgono attività di commercio/distribuzione all’ingrosso/importazione di materie prime o MOCA, destinati ad altri operatori economici o altre imprese alimentari, anche attraverso e-commerce. Rientrano in questa tipologia anche gli importatori intermediari.
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