OBBLIGO CONSUMAZIONE PER UTILIZZO DELLA TOILETTE NEI BAR E RISTORANTI:
si può andare in bagno senza consumare?
Spesso capita che nei pubblici esercizi (bar e ristoranti) venga chiesto di poter usufruire del bagno.
E subito ci si chiede se la toilette debba essere fornita gratuitamente o bisogna per forza consumare, magari ordinando un caffè o una bottiglietta di acqua. E nel caso non ci sia l’obbligo di consumazione è giusto far pagare “una tassa” per l’utilizzo del bagno?
Cercando di fare un po’ di chiarezza, la legge impone che all’interno dei locali pubblici debba essere presente un servizio igienico a disposizione della clientela, ma nessuna norma obbliga il proprietario del bar o ristorante a far accedere chiunque ne abbia necessità, anche chi potrebbe avere disturbi alle vie urinarie.
Quindi il proprietario di un esercizio di somministrazione è tenuto ad avere un bagno a norma e funzionante, altrimenti è sanzionabile.
Soprattutto se il cliente ha ordinato e pagato una consumazione ma si sente dire che il bagno non c’è o è fuori uso. In questo caso, l’avventore può chiamare i vigili urbani per una verifica.
Se dal controllo emerge che, in effetti, il locale non ha un bagno a disposizione, il proprietario pagherà la multa.
L’importante, dunque, è che il cliente paghi una consumazione per poter pretendere di utilizzare il bagno.
Secondo il Tulps (Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza) all’art. 137 “il gestore di un pubblico esercizio non può rifiutarsi di mettere la sua toilette a disposizione di un cliente pagante senza giustificato motivo. “
Ecco due concetti importanti contenuti nel Testo per non poter negare un bagno:
- che chi ne ha bisogno sia un cliente pagante, cioè che abbia preso almeno un caffè o un pacchetto di caramelle,
- che non ci sia un giustificato motivo. Ma siccome la legge costringe il titolare del pubblico esercizio ad avere sempre un bagno a norma e funzionante, l’unico giustificato motivo che verrebbe in mente per impedire ad un cliente di utilizzarlo, ad esempio, che il bagno sia occupato o che sia inagibile da poco tempo.
Quanto sopra ha validità se non esistono regolamenti comunali specifici che stabiliscono come ci si deve comportare.
Ad esempio, nel Comune di Parma si fa riferimento al Regolamento per la Convivenza approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 27/05/2014, in cui si prevede all’art. 4, comma 1, lett. a) che i gestori hanno l’obbligo “di assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali (consentendone l’utilizzo gratuito al pubblico)” e ai sensi del successivo articolo 13 dello stesso Regolamento, tutti gli esercenti che hanno richiesto la deroga degli orari di chiusura nelle aree zonizzate (essenzialmente gli operatori del Centro Storico e dell’Oltretorrente) hanno espressamente sottoscritto l’impegno ad assicurare la piena ed effettiva fruibilità a titolo gratuito, dei propri servizi igienici.
Quindi questa disposizione comunale, nel Comune di Parma, obbliga a mettere a disposizione i servizi igienici consentendone l’uso gratuito al pubblico indifferenziato, soprattutto nelle aree centrali in quanto espressamente sottoscritta dagli esercenti in possesso della deroga oraria.
Cosa non può assolutamente fare il proprietario del pubblico esercizio? Far pagare una tariffa fissa.
Infatti un bar o un ristorante ha licenza per somministrare alimenti e bevande, non per fornire servizi igienici: non si può chiedere un corrispettivo per un servizio che non è l’oggetto della propria attività.
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