OBBLIGO DEL BOLLO “CE” PER CHI PREPARA E MANIPOLA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Facciamo chiarezza su una questione riguardante gli obblighi sanitari e di riconoscimento per la preparazione e manipolazione di alimenti di origine animale (Bollo CE).
Il legislatore ha stabilito che gli stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale possano operare solo se, oltre ai requisiti igienico-sanitari “di base” previsti dal Regolamento CE 852/2004, rispettano anche quelli aggiuntivi fissati dal Regolamento CE 853/2004. Tale scelta è determinata dalla constatazione che questi alimenti possono presentare rischi specifici per la salute dei consumatori.
Le imprese che intendono attivare stabilimenti per la macellazione di animali, per la lavorazione delle carni, del latte o dei prodotti della pesca prima di iniziare l’attività devono ottenere il riconoscimento di tali requisiti. All’azienda viene attribuito un codice identificativo univoco (Bollo CE) e viene inserita in speciali elenchi dell’Unione Europea.
Gli Stati dell’Unione Europea tengono elenchi aggiornati degli stabilimenti riconosciuti. Gli Stabilimenti registrati ricevono un numero di riconoscimento dove si aggiungono codici indicanti la tipologia dei prodotti di origine animale prodotti. Il Bollo CE è costituito da:
- Sigla dello Stato;
- Codice regionale;
- n° dello stabilimento;
- Sigla dell’UE.
Per chi è obbligatorio il Bollo CE?
Il Bollo CE è obbligatorio per tutti gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) quando producono, trasformano, manipolano e commercializzano alimenti di origine animale e li rivendono prevalentemente a terzi in aree geografiche esterne alla Provincia in cui ha sede l’Impresa ed alle Province limitrofe. Il Riconoscimento col Bollo CE consente alle imprese di commercializzare all’ingrosso alimenti di origine animale, anche verso altri Paesi dell’Unione Europea o Terzi. Sono esclusi dall’obbligo e devono ottenere la sola registrazione ai sensi del Reg. 852/04 le strutture utilizzate per:
- il commercio al dettaglio, ovvero movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e stoccaggio nei punti di vendita diretta al consumatore finale;
- le attività all’ingrosso che svolgono operazioni di trasporto/magazzinaggio di prodotti di origine animale (esclusa la frigo-conservazione di alimenti non confezionati)
Il Bollo CE è un’Autorizzazione sanitaria che consente la libera circolazione di alimenti di origine animale (carne, latte, prodotti della pesca, uova, miele e loro derivati) fra i Paesi della UE, ovvero è un Riconoscimento comunitario assegnato ai locali produttivi di uno Stabilimento di produzione/commercializzazione di alimenti di origine animale ai sensi del Regolamento CE 853/2004.
Si possono configurare le seguenti ipotesi:
- Richiesta di riconoscimento comunitario di un nuovo stabilimento;
- Aggiornamento del decreto di Riconoscimento comunitario per variazioni della tipologia produttiva assegnata in origine e conseguenti modifiche strutturali/impiantistiche dei locali;
- Modifiche strutturali/impiantistiche dello stabilimento riconosciuto, senza variazioni della tipologia produttiva;
- Cambio della ragione sociale di uno stabilimento già riconosciuto;
- Revoca del riconoscimento comunitario su richiesta dell’interessato.
Ognuna delle suddette situazioni necessita della presentazione di una specifica modulistica alle autorità competenti territoriali.
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di sicurezza alimentare, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.