OBBLIGO VACCINALE PER L’AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO E ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n°73 del 7 Giugno 2017, l’aver assolto all’obbligo vaccinale è diventata condizione necessaria per l’iscrizione dei bambini agli asilo nido e alle scuole dell’infanzia (bambini da 0 a 6 anni).
Le novità principali introdotte da questo Decreto riguardano il passaggio da 4 a 12 vaccini obbligatori e l’obbligo da parte dei genitori, o di chi ne fa le veci, di presentare la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione all’atto dell’iscrizione a scuola.
In particolare per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario Vaccinale Nazionale relative a ciascun anno di nascita (ad eccezione dei soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale, o soggetti in specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico generico), le seguenti vaccinazioni:
- anti-poliomielitica,
- anti-difterica,
- anti-tetanica,
- anti-epatite B,
alle quali si sono aggiunte quelle che in precedenza erano comunque presenti nel calendario vaccinale come “fortemente raccomandate” ovvero:
- anti-pertosse,
- anti-Haemophilus influenzae tipo B,
- anti-morbillo,
- anti-rosolia,
- anti-parotite,
- anti-varicella.
- anti-meningococcica B,
- anti-meningococcica C.
Le vaccinazioni sono gratuite, se obbligatorie per quell’anno di nascita, anche in caso in cui sia necessario recuperare somministrazioni non effettuate in tempo.
I minori non vaccinabili per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente.
In caso di mancata presentazione della documentazione sopra descritta:
- i bambini da 0 a 6 anni non possono accedere agli asili nido e alla scuola d’infanzia;
- il dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi provvederà a segnalare la violazione all’ASL entro 10 giorni, la quale a sua volta solleciterà i genitori a far somministrare il vaccino al bambino prima attraverso un colloquio informativa e a seguire tramite una contestazione formale;
- in seguito alla contestazione dell’ASL, qualora i genitori non provvedano a far somministrare il vaccino nel termine indicato, incorreranno in una sanzione pecuniaria da 500€ a 7500€ in proporzione della gravità dell’inadempimento.
I dirigenti scolastici dovranno comunicare all’ASL entro il 31 ottobre di ogni anno le classi dove siano presenti più di due alunni non vaccinati.
Per l’anno scolastico 2017-2018, sono dettate specifiche disposizioni transitorie per la fase di prima applicazione del decreto.
Entro il 10 settembre 2017 per l’avvenuta vaccinazione può essere presentata la relativa documentazione, un’autocertificazione (che deve essere comprovata entro il 10 marzo 2018, con la documentazione di avvenuta vaccinazione) oppure una copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL. Per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia è invece necessaria la relativa documentazione.
Per eventuali chiarimenti dal 14 giugno 2017 è possibile contattare il numero di pubblica utilità 1500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16, oppure consultare il sito: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_2967_listaFile_itemName_3_file.pdf
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di sicurezza sul lavoro, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.