APPROVAZIONE MODIFICHE MINORI AL DISCIPLINARE DEL PARMIGIANO REGGIANO DOP
Si intende portare alla vostra conoscenza l’approvazione di modificare minori al disciplinare della DOP “Parmigiano Reggiano”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 132 del 13 aprile 2018, pag. 7.
Il testo del nuovo disciplinare è consultabile per intero sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla pagina nonché sul sito web del Consorzio.
Si riportano in seguito le principali modifiche minori approvate:
- Per l’intero allevamento il tempo di mungitura del latte destinato alla DOP, di ciascuna delle due munte giornaliere consentite, comprensivo del relativo trasporto in caseificio, deve essere contenuto entro le sette ore.
- Il rapporto grasso/caseina del latte in caldaia, calcolato come valore medio ponderato dei lotti caldaia nel giorno di lavorazione, non può essere superiore a 1,1 + 12%.
- Sono state introdotte disposizioni relative a specifici parametri analitici che deve avere il Parmigiano Reggiano in tutte le sue tipologie, oltre all’assenza degli additivi.
- Il confezionamento del formaggio Parmigiano Reggiano grattugiato e in porzioni con e senza crosta deve essere effettuato all’interno della zona di origine al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e il controllo. A tal fine, per il formaggio Parmigiano Reggiano da sottoporre alle operazioni di cui sopra, deve essere sempre garantita la tracciabilità delle forme da cui proviene (matricola, mese/anno produzione e peso).
- Al fine di consentire al consumatore la corretta identificazione della stagionatura del formaggio Parmigiano Reggiano preconfezionato immesso sul mercato in porzioni superiori ai 15 grammi, nell’etichettatura deve figurare l’indicazione dell’età minima del formaggio. L’indicazione nell’etichettatura della matricola o della denominazione del caseificio è obbligatoria soltanto nel caso di grattugiato/porzioni ottenuti da forme marchiate “Premium” ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento di marchiatura.
In relazione alle modalità di indicazione della stagionatura, il Consorzio ha fornito le seguenti linee guida:
“· qualora l’operatore decidesse di indicare la stagionatura come numero preciso dei mesi (es. “stagionatura 24 mesi”), non saranno ammesse tolleranze (quindi potrà essere utilizzato solo formaggio di 24 mesi compiuti, e non oltre);
- per evitare di incorrere in errori di gestione delle lavorazioni, si consiglia l’utilizzo di una delle seguenti menzioni prima del numero-età: “stagionatura minima…” o “stagionatura oltre…” o “oltre …”;
- nei casi di cui al punto precedente, al fine di evitare informazioni fuorvianti al consumatore, nelle lavorazioni si consiglia di utilizzare formaggio con età superiore all’età minima indicata entro un range massimo di 4 mesi. A titolo di esempio, indicando “stagionatura minima 24 mesi” sarà possibile utilizzare formaggio Parmigiano Reggiano con età compresa tra i 24 ed i 28 mesi compiuti di stagionatura della forma.”
Tutti i prodotti preconfezionati prima del 13 aprile 2018 dovranno essere smaltiti entro e
non oltre il 31/12/18.
- Il marchio di selezione volontario “EXTRA” è stato eliminato: nello specifico, il marchio “EXTRA” è stato sostituito con il nuovo marchio “PREMIUM” che prevede una stagionatura minima di 24 mesi e in più una valutazione sensoriale per ogni mese di produzione.
- Nel “Regolamento di Alimentazione delle bovine” è stato eliminato l’Allegato “Materie prime per mangimi ammesse e dosi massime utilizzabili”, vale a dire la tabella di alimentazione che forniva in modo dettagliato i quantitativi massimi di materie prime per mangimi ammesse.
Si raccomanda di prendere visione del Disciplinare nella sua interezza per un approfondimento delle singole tematiche.
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di sicurezza alimentare,, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.