DENUNCIA DI INFORTUNI: NUOVI OBBLIGHI CON LA PROROGA
Con l’articolo 21 del D.Lgs. 151/2015 (uno dei decreti attuativi del Jobs Act), a partire dal 23/12/2015 è stato abrogato l’obbligo di tenuta del registro infortuni.
In relazione a questo, è stato disposto a 6 mesi dalla data istitutiva del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione l’obbligo di comunicare entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico l’infortunio con prognosi compresa tra 1 e 3 giorni oltre quell’evento.
L’INAIL ha nel frattempo attivato il cosiddetto “Cruscotto infortuni” dal portale www.inail.it, mediante il quale gli Organi ispettivi INAIL, ASL e Ministero del Lavoro possono consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23/12/2015; a questo applicativo possono accedere anche i datori di lavoro.
Al momento quindi sussistono in materia i seguenti obblighi:
IMPRESA GIA’ ESISTENTE AL 22/12/2015
- Conservazione del registro infortuni per 4 anni (fino quindi al 22/12/2019);
- Possibili controlli per verifica di situazioni accadute prima del 23/12/2015.
IMPRESA COSTITUITA IL 23/12/2015 E SUCCESSIVAMENTE
- Nessun obbligo di acquisto, vidimazione e conservazione del registro infortuni.
TUTTE LE IMPRESE DAL 23/12/2015
- Nessun obbligo di compilazione del registro infortuni;
- Accesso al “Cruscotto infortuni” nella sezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale” del sito INAIL per valutare l’andamento degli infortuni in azienda in sede di riunione periodica.
- Obbligo di comunicare per via telematica ad INAIL gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza di tre giorni oltre a quello dell’evento.
TUTTE LE IMPRESE DAL 12/10/2017
- Obbligo di comunicare per via telematica ad INAIL gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza da uno a tre giorni oltre a quello dell’evento.
TUTTE LE IMPRESE DAL 22/03/2016
- il datore di lavoro trasmette all’INAIL la comunicazione di infortunio entro 2 giorni dal ricevimento della notizia (della malattia entro 5 giorni), facendo riferimento ai dati del certificato medico;
- se l’infortunato è il datore di lavoro artigiano, è sufficiente il certificato medico ad attivare il processo;
- il datore di lavoro non deve più comunicare alle autorità di pubblica sicurezza la notizia di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni.
TUTTI I MEDICI DI PRIMA ASSISTENZA DAL 22/03/2016
- devono trasmettere ad INAIL il certificato medico per infortunio o malattia professionale.
INAIL DAL 22/03/2016
- trasmette alle autorità di pubblica sicurezza la notizia di infortunio mortale o con prognosi superiore ai 30 giorni;
- trasmette all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per la sede competente, la notizia di infortunio mortale o con prognosi superiore ai 30 giorni, per consentire l’attivazione delle relative inchieste.
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di sorveglianza sanitaria, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.