LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI NATURA ELETTRICA
Vogliamo porre alla Vostra attenzione gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro in materia di valutazione dei rischi di natura elettrica.
Si tenga presente che anche nel 2018 gli Ispettori dell’ Unità Operativa Antinfortunistica Impiantistica delle AUSL dell’Emilia Romagna continueranno la loro vigilanza mirata al controllo della corretta documentazione e della corretta manutenzione degli impianti elettrici a servizio delle attività lavorative.
Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto precisi obblighi per il Datore di Lavoro sulla valutazione del rischio elettrico.
In particolare, i principali requisiti di sicurezza da tener conto sono i seguenti:
REQUISITI DOCUMENTALI |
Presenza del Progetto dell’impianto elettrico, ove previsto |
Presenza di Dichiarazione di Conformità o, ove prevista, della Dichiarazione di Rispondenza |
Presenza della Denuncia dell’impianto di messa a terra |
Presenza della Denuncia e Richiesta di omologazione di eventuali impianti in luoghi con pericolo di esplosione |
Presenza del Documento di Valutazione del Rischio Fulminazione |
Presenza e Denuncia di eventuale impianto contro le scariche atmosferiche, con relativa documentazione attestante la verifica periodica dello stesso. |
Presenza documentazione attestante l’esecuzione di controlli periodici (Registro) secondo le indicazioni delle norme tecniche e la normativa vigente, per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. |
Presenza della documentazione attestante la Verifica Periodica dell’impianto di messa a terra con esito positivo dell’ASL/ARPA o di un Organismo Abilitato. |
Nel caso di presenza di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, presenza della documentazione attestante la Verifica Periodica con esito positivo dell’ASL/ARPA o di un Organismo Abilitato (solo ASL/ARPA nel caso di prima verifica) |
REQUISITI IMPIANTISTICI |
Tutte le parti costituenti l’impianto devono essere conformi, a livello costruttivo, alle vigenti normative tecniche applicabili. |
Tutte le parti costituenti l’impianto devono essere integre e prive di parti conduttrici in tensione accessibili |
Tutti gli organi di collegamento mobile devono essere: idonei all’uso e alle caratteristiche del luogo e correttamente funzionamenti. |
È stata effettuata l’INFORMAZIONE e la FORMAZIONE ai lavoratori |
Da un semplice esame a vista l’impianto elettrico e gli eventuali organi di collegamento mobile risultano CORRETTAMENTE UTILIZZATI |
Il fine della valutazione della valutazione del rischio elettrico deve quindi essere quello di verificare i punti di cui sopra in modo tale da poter garantire ai lavoratori un livello di rischio accettabile.
Per la mancata elaborazione della valutazione del rischio elettrico, sono sancite dall’art. 80 comma 2 del D.Lgs. 81/08 le sanzioni penali previste a carico del Datore di lavoro, con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, comma 1)], oltreché per la mancata attuazione delle misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica, per i quali sono sancite dall’art. 80 comma 1 sanzioni a carico del Datore di lavoro e del Dirigente, con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, co. 2, lett. e)] e dall’art. 80 commi 3 e 3-bis , con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione [Art. 87, co. 3, lett. d)].
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di sicurezza sul lavoro, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.