RISCHIO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI:
cosa cambia alla luce del Decreto Legislativo n.159 del 1 agosto 2016
Con Decreto Legislativo n.159 del 1 agosto 2016, viene data attuazione alla Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Tale direttiva, abrogando la precedente 2004/40/CE, è entrata in vigore a partire dal 2 settembre 2016.
Il D.Lgs. n.159/2016 apporta modifiche sostanziali al Testo Unico di Sicurezza compreso l’art. 206 che apre il Capo IV sulla protezione dei lavoratori dal rischio esposizione a campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz). Il Capo, tratta (come in passato) dei requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai CEM e anche della protezione dai rischi biofisici diretti ed effetti indiretti ad essa correlati.
Si fa poi riferimento a Valori limite di esposizione (VLE) riguardanti soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici. Non riguarda, invece, la protezione da eventuali effetti a lungo termine e rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione. Aggiunto anche un riferimento al personale che lavora presso impianti militari operativi o impegnati in attività militari, ivi comprese esercitazioni militari internazionali congiunte, per la cui protezione si fa riferimento agli articoli 245 e 253 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
Nell’art. 207, aggiornate le “Definizioni”: si specifica il significato di “effetti biofisici diretti” (termici e non termici), “effetti indiretti”. Cambiano anche le definizioni (già preesistenti) di “Valori limite di esposizione (VLE)” distinguendoli in “VLE relativi agli effetti sanitari” e “VLE relativi agli effetti sensoriali”.
Quanto ai Valori di Azione, si distingue sia per i campi elettrici che per i campi magnetici, in “VA inferiori” e “VA superiori”.
Ampliato notevolmente l’art. 208 che, per i Valori limite di esposizione e valori di azione rimanda alle grandezze indicate nell’allegato XXXVI, parte I. Quanto ai VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA, sono riportati nell’allegato XXXVI, parti II e III.
Un ulteriore paragrafo richiede al datore di lavoro di assicurare che l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non superi i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali, di cui all’allegato XXXVI, parte II per gli effetti non termici e di cui all’allegato XXXVI, parte III per gli effetti termici.
Nel merito si precisa che l’introduzione del comma 6 dell’articolo 208 (notifica all’organo di vigilanza) si rende necessaria quale garanzia, ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che il regime di flessibilità per gli effetti sensoriali previsto dalla direttiva 2013/35/UE, che ammette la possibilità di superamento dei relativi VLE e VA (questi ultimi in assenza di dimostrazione di conformità ai VLE), non si traduca di fatto in un’omissione tout court della valutazione del rischio e delle misure di protezione alternative previste dalla direttiva, al rispetto delle quali è condizionato il regime di flessibilità medesimo.
La relazione tecnico-protezionistica di cui al comma 6 non è altro che un estratto dal documento di valutazione del rischio, relativo alla valutazione specifica sui livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e alle misure specifiche di protezione intraprese, integrata con le motivazioni tecniche per le quali, ai fini del processo produttivo, non è possibile rispettare i VLE o i VA per gli effetti sensoriali.
In sintesi, il sistema di riferimento è cambiato, il datore di lavoro può optare per la flessibilità statuita dalla direttiva ma non può eludere la valutazione del rischio che è obbligatoria.
La previsione che il datore di lavoro debba comunicare il superamento dei VA agli effetti sanitari e / o i VLE agli effetti sensoriali va visto in questa ottica.
Questa comunicazione deve essere considerata, per le note sopracitate, una volta tanto e non come si pensa a primo acchito ad ogni “sforamento”, in quanto non ci saranno sforamenti a ripetizione ma la previsione, in sede di valutazione del rischio, del “superamento dei valori”.
Qualora l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici superi uno qualsiasi dei VLE, il datore di lavoro adotterà misure immediate in conformità dell’articolo 210, comma 7 (anch’esso modificato). Il comma 4 prevede i casi in cui è possibile superare i VA (vedi intra par.4 dell’art. 208). Il comma 5 invece, indica le condizioni per il superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A3, e parte III, tabella A2, durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo; nel comma 6 si specifica la procedura da seguire in caso di superamento dei sopraddetti limiti.
L’articolo 209 (Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi) specifica meglio l’obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti. Sostituito il riferimento alle norme europee del CENELEC, con riferimento alle guide pratiche della Commissione europea, e le pertinenti norme tecniche europee e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché delle specifiche “buone prassi” individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente o di fonte INAIL, oltre che delle informazioni sull’uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature.
Il nuovo comma 5 (che sostituisce la dicitura prevista nel vecchio co. 4 dell’art. 209) indica gli elementi da considerare da parte del datore di lavoro per la valutazione dei rischi, modificando l’elenco originariamente previsto.
L’articolo 210 sulle “Misure di prevenzione e protezione”, anch’esso oggetto di profonda modifica, impone di adottare un programma di azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai VLE relativi agli effetti sensoriali e ai valori relativi agli effetti sanitari che tenga conto di un insieme di elementi sostanzialmente, non modificati dal nuovo D.Lgs. n.159/2016. Esso aggiunge però di tenere conto anche:
- a) di misure appropriate al fine di limitare e controllare l’accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere;
- b) in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a gestire le scariche elettriche e le correnti di contatto mediante mezzi tecnici e mediante la formazione dei lavoratori.
L’articolo risulta particolarmente ampliato e richiama il datore di lavoro all’obbligo di adattare le misure del programma d’azione alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio (comma 3), anche attraverso una opportuna segnaletica (comma 4) in caso di superamento dei VA e, in questi casi, richiede l’adozione di misure di protezione specifiche, quali l’informazione e la formazione dei lavoratori a norma dell’articolo 210-bis, articolo quest’ultimo, introdotto dal D.Lgs. n.159/2016, oltre all’uso di strumenti tecnici e di protezione individuale, da realizzarsi anche mediante la messa a terra degli oggetti di lavoro, il collegamento elettrico dei lavoratori con gli oggetti di lavoro nonché, o l’impiego di scarpe e guanti isolanti e di indumenti protettivi.
Il 210 bis, articolo introdotto dal D.Lgs. n.159/2016 si dedica alla Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che va svolta dal datore di lavoro su gli effetti indiretti dell’esposizione, sulla possibilità di sensazioni e sintomi transitori e di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili o portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche.
L’articolo 211 si dedica alla Sorveglianza sanitaria: resta la periodicità annuale o inferiore su giudizio del medico competente come in passato, salvo provvedimento motivato dell’organo di vigilanza che disponga contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente. Maggiormente specificato il caso in cui un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute (comma.2), il datore di lavoro dovrà garantire, in conformità all’articolo 41, che siano forniti al lavoratore o ai lavoratori interessati un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati anche nel caso di un’esposizione superiore ai VLE per gli effetti sensoriali oppure un’esposizione superiore per gli effetti sanitari, il tutto a spese del datore di lavoro in orario scelto dal lavoratore (comma 3).
Infine, l’art. 212, dove si parla di Deroghe (e non più li Linee guida, come in passato), riferisce alla possibilità del Ministero del Lavoro di autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE, in base a criteri e modalità da definirsi con apposito decreto, le cui condizioni per l’autorizzazione sono dettagliate al comma 2.
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