UTILIZZO CORRETTO DI SCALE PORTATILI
Le cadute dall’alto rappresentano mediamente circa un terzo degli infortuni mortali sui luoghi di lavoro che accadono ogni anno in Italia. Un quinto di questi eventi è solitamente causato dall’uso scorretto di scale portatili (nell’ordine di una cinquantina di casi ogni anno).
La maggior parte di infortuni nell’utilizzo di scale portali è dovuto principalmente all’uso improprio dell’attrezzatura.
In particolare, le azioni più pericolose durante il suo utilizzo riguardano:
- lo sporgersi lateralmente o troppo in avanti dell’operatore fino ad arrivare allo sbandamento della scala stessa;
- la salita o la discesa dalla scala senza appoggiare entrambe le mani ai pioli, con conseguente perdita di equilibrio dell’operatore;
- la salita o la discesa di due operatori contemporaneamente da una stessa scala in appoggio non fissata;
- l’utilizzo dell’attrezzatura stando sull’ultimo gradino (predellino) o a cavalcioni della stessa, con conseguente ribaltamento della scala;
- il collocamento dell’attrezzatura su un piano non livellato, o scivoloso, o non portante, con conseguente scivolamento verso il basso della scala;
- il posizionamento dell’attrezzatura sulla superficie verticale mantenendo un’angolatura troppo acuta o troppo ampia della stessa (minore o maggiore di 60 -70°);
- l’utilizzo di scale portatili poste sulla sommità di altre attrezzature quali ponti mobili, trabattelli, piattaforme, ecc.;
- l’utilizzo di scale portatili in appoggio senza che la stesse siano state vincolate superiormente, né trattenute al piede da un’altra persona;
- il mancato utilizzo di DPI anticaduta da parte dell’operatore, come le cinture di stazionamento, nelle attività in cui sia necessario staccare entrambe le mani dalla scala o vi sia il rischio di cadere;
- il mancato utilizzo di scarpe antinfortunistiche antisdrucciolo;
- l’utilizzo di scale portatili prive di appoggi antisdrucciolevoli, o con pioli danneggiati, o con elementi non perfettamente fissati, o deformati o addirittura mancanti.
Conformità delle Scale portatili
A riguardo di quest’ultimo punto, si ricorda che le scale cosiddette “a norma” sono quelle che il Costruttore dichiara conformi al D.L.vo 81/08 e alla norma UNI EN 131.
La marcatura, posta sulla scala stessa, deve riportare le seguenti indicazioni: – numero della norma: UNI EN 131; nome e indirizzo del fabbricante/distributore; tipologia (descrizione, numero e lunghezza dei componenti, lunghezza massima della scala durante l’uso); mese e anno di produzione e/o numero di serie; indicazione dell’inclinazione per le scale dove questo non sia ovvio a causa della loro struttura o forma; carico massimo totale portata (kg); peso della scala (kg).
In riferimento ai limiti di impiego, il D.L.vo 81/08 stabilisce, inoltre che:
- La scala doppia: non è idonea come sistema di accesso ad altro luogo; non deve superare l’altezza di 5 m;
- La scala in appoggio: è idonea come sistema di accesso ad altro luogo; usata per l’accesso dovrà essere tale da sporgere a sufficienza (ad esempio, per almeno 1 metro) oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura; non deve superare l’altezza di 15 m;
- La scala trasformabile: nelle sue possibili configurazioni deve essere usata con una altezza massima di 5 metri per la configurazione doppia e con una altezza massima di 15 metri per la configurazione in appoggio; in configurazione di scala doppia non è idonea come sistema di accesso ad altro luogo; in configurazione di scala in appoggio è idonea come sistema di accesso ad altro luogo; in configurazione di scala in appoggio, usata per l’accesso, dovrà essere tale da sporgere a sufficienza (ad esempio, per almeno 1 metro) oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura.
E’ importantissimo sottolineare che, secondo la normativa vigente, le scale portatili possono essere utilizzate nei lavori in quota SOLO nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego, o a causa delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare.
Pertanto la scelta, da parte del Datore di Lavoro, di utilizzare una scala portatile per una qualsiasi attività lavorativa:
- non è giustificata se l’accesso in quota può essere ottenuto (in considerazione dell’ampiezza e delle caratteristiche dello spazio di lavoro) anche tramite l’alternativo utilizzo di un’altra attrezzatura portatile adatta allo scopo, ma più sicura della scala stessa per l’operatore (es. trabattello, ponte su ruote, piattaforma elevabile);
- non è giustificata se, nonostante le caratteristiche del luogo di lavoro lo permettano, l’attività da svolgere non è comunque di breve durata.
Pur essendo, quindi, un’attrezzatura molto diffusa nei luoghi di lavoro, la scala portatile deve essere utilizzata solo quanto necessario e in condizioni tali da garantire all’operatore la massima sicurezza possibile.
Chiunque utilizzi una scala per attività che comportino rischi da lavori in quota (a un’altezza maggiore di 2 metri) deve inoltre avere l’idoneità sanitaria rilasciata dal Medico Competente.
Si ricorda infine che, per ridurre ulteriormente il rischio di caduta, accanto ai modelli di scale più comuni, oggigiorno sono in commercio un miriade di varianti per ogni singola necessità: come ad esempio la scala a castello (fissa o pieghevole), singola o a doppia salita, che permette di rimane in equilibrio su una pedana e protetti da parapetti di protezione.
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di sicurezza sul lavoro, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.