SIGARETTA ELETTRONICA: DOVE SI PUO’ FUMARE?
Negli ultimi tempi si è molto parlato di questo dispositivo, sia da parte dell’opinione pubblica che nelle sedi di governo, anche perché non sono ancora noti gli effetti sulla salute.
Fino a qualche tempo fa venivano applicate alle sigarette elettroniche le norme in materia di tutela della salute dei non fumatori previste per i tabacchi (la sigaretta elettronica era equiparata alla sigaretta tradizionale).
In un secondo momento, tale accostamento è venuto meno rendendo possibile “svapare” dove vige il divieto per le sigarette tradizionali in uffici, ristoranti, mezzi pubblici e bar (Legge n. 128 dell’8 novembre 2013).
Dunque, attualmente, l’uso delle sigarette elettroniche rimane vietato per legge:
- all’interno dei locali chiusi,
- nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie,
- nelle scuole di comunità di recupero, istituti di correzione minorili,
- nei centri per l’impiego e la formazione professionale.
- nelle strutture sanitarie,
- nelle strutture universitarie ospedaliere,
- nei presidi ospedalieri,
- Ircss pediatrici, ginecologici,
Nessun divieto, invece, nei locali pubblici, fermo restando la possibilità per esercenti o gestori di sale e ristoranti, così come nelle aziende, di dare indicazioni sul divieto di fumare la sigaretta elettronica.
La Commissione per gli interpelli, “in analogia all’orientamento europeo esistente – richiamato anche dal parere n. 34955/CSC6 del 26/09/2012 dell’Istituto Superiore di Sanità – ha deciso di considerare le sigarette elettroniche fuori dal campo di applicazione della direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco – in quanto non contenenti tabacco – ritiene che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall’articolo 51 della legge n. 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori”.
L’interpello indica, infine, che, nel caso in il Datore di Lavoro NON vieti l’utilizzo delle sigarette elettroniche all’interno della propria azienda, ne potrà essere “consentito l’uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti.
La suddetta valutazione dovrà tener conto del rischio cui l’utilizzazione della sigaretta elettronica possa esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate).
Ossia, se il Datore di Lavoro non decide di vietare l’uso della sigaretta elettronica, oggi permessa nei luoghi aperti al pubblico, deve dimostrare con la valutazione dei rischi che non c’è pericolo per i lavoratori.
L’eventuale valutazione del rischio che un Datore di Lavoro deve fare riguarda certamente l’esposizione passiva a nicotina, perché è possibile un rischio cardiovascolare per le persone presenti nell’ambiente, tanto più se non è nota la carica di nicotina che il fumatore/i fumatori di sigarette elettroniche utilizzano.
Gli altri componenti allo stato attuale non solo sono poco noti (glicole propilenico, metalli, aromi), ma sono molto variabili, a quel che si conosce, a seconda del produttore e delle opzioni possibili.
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di sicurezza sul lavoro, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.