LE MAGGIORI VIOLAZIONI CONTESTATE
IN EMILIA ROMAGNA: SICUREZZA MACCHINE,
MANCATA FORMAZIONE, CONFORMITÀ LUOGHI DI LAVORO
Vogliamo metterVi a conoscenza che sono stati resi noti dal Servizio di Prevenzione e la Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Emilia Romagna i dati relativi ai verbali redatti dagli Ispettori durante i sopralluoghi presso le aziende del nostro territorio.
Gli anni analizzati vanno dal 2014 al 2016.
Ogni anno sono stati redatti una media di 2.600 verbali e sono state visitate quasi il 10% di tutte le aziende emiliane.
L’articolo del D.L.vo 81/08 che ha avuto il maggior numero di contestazioni (quasi l’11% del totale) risulta l’art. 71: riguardante gli obblighi del Datore di Lavoro in merito alla messa a disposizione di macchine e attrezzature.
Tale articolo prevede sanzioni con ammende che possono arrivare fino 7.014,40 euro per ogni macchina / mezzo / attrezzatura non conforme.
Ma cosa hanno verificato gli Ispettori, in particolare?
- la presenza e l’efficienza di tutti i dispositivi e di tutte le protezioni di sicurezza stabilite dal Costruttore e dalla normativa applicabile al tipo di macchina / mezzo / attrezzatura;
- l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria eseguita secondo le scadenze previste dal Costruttore e dalla normativa applicabile, nonché, dove obbligatorio, la corretta esecuzione delle verifiche periodiche da parte di Enti Abilitati (es. apparecchi di sollevamento, apparecchi a pressione, ecc.);
- la messa a disposizione di macchine / mezzi / attrezzature aventi rischi particolari (es. carrelli elevatori) al solo personale abilitato (tramite apposito corso obbligatorio) e autorizzato all’uso.
Al secondo posto, con il 6% del totale di tutte le violazioni, si evidenzia l’articolo 37 del D.L.vo 81/08 che riguarda gli obblighi di formazione dei lavoratori.
Tale articolo prevede sanzioni con ammende che possono arrivare fino 5.699,20 euro, con l’aggravante che se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, mentre se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.
Cosa deve dimostrare, in questo caso, ogni azienda?
- di eseguire la formazione di dirigenti / preposti / lavoratori in relazione a quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni, rispettando le scadenze degli attestati, i cambi di mansione, l’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose;
- di eseguire la formazione degli addetti antincendio e degli addetti al primo soccorso in relazione alla tipologia di rischio aziendale, facendo in modo che gli stessi siano nominati in numero sufficiente sulla base della complessità del luogo di lavoro e dell’organizzazione aziendale (es. la presenza di più turni di lavoro);
- di eseguire, secondo le scadenze previste dall’Accordo Stato-Regioni, la formazione del Rappresentate dei Lavoratori interno (RLS), dove eletto e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dove nominato internamente.
Al terzo posto, a pari merito di percentuale di violazioni con l’art. 37, viene citato l’art.64 riguardante gli obblighi del Datore di Lavoro in merito alla conformità del luogo di lavoro.
Tale articolo prevede sanzioni con ammende che possono arrivare fino 5.260,80 euro.
In questo caso risulta importante:
- avere luoghi di lavoro conformi alle norme edilizie, di superfici e cubature adeguate al numero di lavoratori presenti, aventi impianti di illuminazione e riscaldamento / raffrescamento atti a garantire condizioni di lavoro salutari in relazione alla mansione svolta;
- avere vie di circolazione, uscite di emergenza adeguate al tipo di edificio, all’affollamento prevedibile, all’entità dei rischi presenti nel luogo di lavoro;
- avere impianti (elettrici, termoidraulici, antincendio) oggetto di regolare manutenzione e verifica, secondo le modalità e le tempistiche previste per ogni tipologia di impianto.
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di sicurezza sul lavoro, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.