DIA INSTALLAZIONE APPARECCHI GIOCO LECITO
I pubblici esercizi per poter installare all’interno del locale gli apparecchi suddetti, devono presentare Denuncia di Inizio Attività (DIA) per lo svolgimento di giochi leciti e per l’installazione/uso di questi ultimi, di cui all’art. 110 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R. D. 18.06.1931, n. 773 e art. 194 R.D. 635/1940 (bar, ristoranti, alberghi, agenzie di raccolta e scommesse ed esercizi similari).
Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, idonei per gioco lecito, quelli nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio (ad es. carte, bocce, giochi di società e giochi da tavolo, biliardo, apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone ovvero affittati a tempo -calcio balilla, flipper).
Sono invece considerate per il gioco d’azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di qualsiasi premio in denaro, in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati.
La compilazione del modello DIA deve essere effettuata dal titolare / legale rappresentante società del pubblico esercizio.
La denuncia sostituisce la relativa licenza di P.S. pertanto deve essere conservata nel locale ed esposta al pubblico, unitamente alla Tabella dei giochi proibiti ex art. 110 T.U.L.P.S. predisposta e approvata dal Questore da ritirare in Comune.
Per qualsiasi dubbi e/o chiarimento in materia di progettazione, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.