REGOLAMENTO REGIONALE
PER LA CLIMATIZZAZIONE E
PREPARAZIONE DI ACQUA CALDA
SANITARIA
È recentemente entrato in vigore il Regolamento Regionale 3 aprile 2017 n.1 in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
- impianti termici inseriti in cicli di processo, anche ad uso promiscuo per la climatizzazione dei locali;
- gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata composti da uno o più generatori di energia termica, la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 5 kW;
- gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici, la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
- gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere, la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
- le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica;
- gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 0,035MW (rientranti invece nel D.Lgs. 152/2006).
La Regione Emilia-Romagna, con il Regolamento di cui sopra, ha istituito la registrazione OBBLIGATORIA degli impianti termici ricadenti nel campo di applicazione, che deve essere effettuata tramite la trasmissione telematica alla Regione del libretto di impianto mediante l’utilizzo del nuovo catasto regionale degli impianti termici “CRITER”.
All’atto della registrazione, è previsto il rilascio della targa di impianto, dotato di codice univoco, che costituisce il riferimento riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relativi all’impianto.
La targatura dell’impianto viene effettuata dagli operatori del settore.
Gli impianti termici devono quindi essere muniti un “Libretto di impianto per la climatizzazione”, corredato dal codice di targatura di cui sopra.
Esso sostituisce a tutti gli effetti il “libretto di centrale” ed il “libretto di impianto” fino ad ora utilizzati, che devono essere comunque conservati ed allegati al nuovo libretto di impianto;
Il libretto di impianto viene predisposto e trasmesso con le modalità seguenti:
- a) per gli impianti di nuova realizzazione, il relativo libretto viene predisposto dalla impresa installatrice
all’atto della messa in servizio dell’impianto stesso, entro 30 giorni dall’attivazione dell’impianto;
- b) per gli impianti esistenti, la predisposizione del relativo libretto viene effettuata dall’impresa
manutentrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell’impianto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.
Inoltre, il Regolamento Regionale richiede l’osservanza delle seguenti disposizioni:
1) Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
- a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali, e assimilabili;
- b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature
dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.
2) È OBBLIGATORIO realizzare periodicamente un controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW, sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW e sugli impianti centralizzati di produzione di ACS di qualunque potenza.
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