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	<title>corsi ali modena | Formazione e consulenza sicurezza sul lavoro Parma | - Iso Studio</title>
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	<description>Ambiente Sicurezza Formazione</description>
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	<title>corsi ali modena | Formazione e consulenza sicurezza sul lavoro Parma | - Iso Studio</title>
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	<item>
		<title>OBBLIGO RIDUZIONE DELLA PRESENZA DI ACRILAMMIDE</title>
		<link>https://www.iso-studio.it/acrillammide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michelle Tono]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 15:14:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 2017/2158 relativo alla riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti. L’applicazione del Regolamento è prevista dal 11 Aprile 2018.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.iso-studio.it/acrillammide/">OBBLIGO RIDUZIONE DELLA PRESENZA DI ACRILAMMIDE</a> proviene da <a href="https://www.iso-studio.it">Iso Studio</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><strong>OBBLIGO RIDUZIONE DELLA PRESENZA DI ACRILAMMIDE<br />
</strong></h2>
<h3 style="text-align: center;"><strong>REGOLAMENTO (UE) 2017/2158: OBBLIGO PER LA RIDUZIONE DELLA PRESENZA DI ACRILAMMIDE NEGLI ALIMENTI</strong></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 2017/2158 relativo alla riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti. L’applicazione del Regolamento è prevista dal 11 Aprile 2018.</p>
<p>L’acrilammide è una sostanza chimica che si forma naturalmente negli alimenti amidacei durante la cottura ad alte temperature come frittura, cottura al forno e alla griglia e anche durante i processi di trasformazione industriale ad oltre 120° C e bassa umidità. Il principale processo chimico che causa ciò è noto come “reazione di Maillard” ed è la stessa reazione che rende i cibi abbrustoliti e anche più gustosi. L’acrilammide si forma a partire da alcuni zuccheri e da un aminoacido (soprattutto un aminoacido chiamato “asparagina”) che sono presenti naturalmente in molti alimenti. <strong>L’acrilammide si trova principalmente in alimenti come patatine, patate fritte a bastoncino, pane, prodotti da forno fini (biscotti, gallette, fette biscottate, coni, cialde, cracker, pane croccanti) e caffè.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’EFSA (l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare), dopo aver valutato i risultati di oltre 43000 campioni di alimenti raccolti e analizzati in 24 Paesi europei tra il 2010 e il 2014, ha confermato nel 2015 il rischio cancerogeno dell’acrilammide per i consumatori in tutte le fasce d’età, in particolar modo i bambini, maggiormente esposti per via del minore peso corporeo.</p>
<p>Il Regolamento è rivolto a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) che, a diversi livelli, immettono in commercio alimenti che possono costituire un pericolo per il consumatore relativamente ai livelli di acrilammide. Il nuovo Regolamento prevede:</p>
<ul>
<li>Gli operatori del settore alimentare (OSA) dovranno rispettare delle procedure riguardo la selezione delle materie prime e l’adeguamento delle ricette degli alimenti e delle tecnologie produttive che dovrà essere eseguito secondo criteri precisi.</li>
<li>Gli operatori del settore alimentare (OSA) dovranno attuare un programma per la campionatura e l’analisi dei tenori di acrilammide nei prodotti alimentari e predisporre un registro delle misure di attenuazione di che hanno applicato. Se dalla campionatura e dall’analisi risulta che il tenore di acrilammide non è inferiore ai livelli di riferimento stabiliti dal Regolamento, gli operatori devono effettuare il riesame dell’efficacia delle misure di attenuazione.</li>
</ul>
<p>I livelli di riferimento per la presenza di acrilammide nei prodotti alimentari elencati nel Regolamento, sono i seguenti:<br />
<img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-2014" src="https://www.gruppogema.it/wp-content/uploads/2017/12/ca.png" alt="" width="723" height="731" /></p>
<p>Per gli utilizzatori finali, gli operatori del settore alimentare (OSA) devono indicare sulla confezione ovvero tramite altri canali di comunicazione, i metodi raccomandati per la preparazione degli alimenti specificando il tempo, la temperatura, la quantità in caso di preparazione in forno o frittura in olio o frittura in padella.</p>
<p>Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di <a href="https://www.iso-studio.it/servizi/divisione-sicurezza-alimentare/">sicurezza alimentare</a>,, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>SAGRE E FIERE: OBBLIGO DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP</title>
		<link>https://www.iso-studio.it/sagre-e-fiere-autocontrollo-haccp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michelle Tono]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2017 10:29:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Sagre e Fiere rappresentano una ricchezza del nostro territorio, un apprezzato modo di celebrare e di vivere le tradizioni della nostra cultura. Questi eventi sono sempre ben organizzati con ristorazione e serate che diventano veri momenti di ritrovo tra banchetti, prodotti tipici e spettacoli, però ricordiamo che in queste manifestazioni bisogna rispettare regole vigenti a tutela dei consumatori e di tutti gli altri operatori.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">SAGRE E FIERE: OBBLIGO DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP</h3>
<p>Sagre e Fiere rappresentano una ricchezza del nostro territorio, un apprezzato modo di celebrare e di vivere le tradizioni della nostra cultura. Questi eventi sono sempre ben organizzati con ristorazione e serate che diventano veri momenti di ritrovo tra banchetti, prodotti tipici e spettacoli, però ricordiamo che in queste manifestazioni bisogna rispettare regole vigenti a tutela dei consumatori e di tutti gli altri operatori, infatti è necessario che si rispettino le normative sulla salute, igiene e sicurezza alimentare. Quindi anche per le attività di preparazione e somministrazione alimenti e bevande in occasione di manifestazioni con strutture mobili e/o temporanee, come riportato dalla normativa vigente, è obbligatorio:</p>
<ul>
<li>Elaborare il <strong>Piano di Autocontrollo HACCP </strong>con specifiche procedure;</li>
<li>Formazione Alimentaristi per tutti gli operatori del settore alimentare;</li>
<li>Formazione ed informazione tracciata da parte del Responsabile Alimentare a tutto il personale coinvolto.</li>
</ul>
<p>I requisiti che devono essere rispettati durante una fiera o una sagra di prodotti alimentari sono quindi espressi nel Regolamento CE 852/2004: “Requisiti applicabili alle strutture mobili e/o temporanee (quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati), ai locali utilizzati principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzati e ai distributori automatici”. In questo capitolo si afferma che nella creazione delle strutture mobili e temporanee devono essere previste appropriate attrezzature che garantiscano un’adeguata igiene, compresi servizi igienici, impianti per lavarsi e asciugarsi le mani e locali adibiti a spogliatoi. Le superfici che andranno a contatto col cibo devono essere facili da detergere o sanificare all’occorrenza e devono quindi essere lisce, resistenti alla corrosione e non tossiche. Ricordiamo inoltre che: deve essere disponibile acqua calda e fredda e qualora si debba effettuare il lavaggio degli alimenti bisogna provvedere affinchè esso sia effettuato in condizioni igieniche adeguate; devono essere previste attrezzature appropriate per il deposito e l’eliminazione in condizioni igieniche dei rifiuti, siano essi liquidi o solidi; devono essere infine presenti attrezzature che garantiscano il monitoraggio e il mantenimento di adeguate condizioni di temperatura dei cibi.</p>
<p>Malgrado si tratti sempre di eventi a durata limitata, gli operatori del settore alimentare non possono essere esonerati dalle operazioni di controllo che devono essere svolte abitualmente in un’impresa di ristorazione, quali il controllo della temperatura in fase di accettazione di merci deperibili, dell’igiene del mezzo, dell’integrità delle confezioni e della data di scadenza/TMC; il monitoraggio delle temperature dei frigoriferi presenti nella struttura; la verifica visiva, tattile od olfattiva dell’efficacia delle operazioni di pulizia; il controllo dei roditori e degli animali indesiderati; il controllo dei fornitori, garantendo la rintracciabilità dei prodotti alimentari utilizzati attraverso la conservazione delle bolle di consegna o delle fatture.</p>
<p>Segnaliamo che queste disposizioni di legge sono obbligatorie e il mancato adempimento è sanzionato a norma di legge.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di <a href="https://www.iso-studio.it/servizi/divisione-sicurezza-alimentare/">sicurezza alimentare</a>,, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.</p>
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		<item>
		<title>MANOMISSIONE DEL TAPPO ANTI RABBOCCO: E&#8217; FRODE</title>
		<link>https://www.iso-studio.it/tappo-anti-rabbocco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michelle Tono]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 15:08:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza alimentare]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dal 25 Novembre 2014 è obbligatorio per ristoranti, bar e pubblici esercizi presentare a tavola solo bottiglie d’olio d’oliva vergine ed extra vergine con tappo anti rabbocco.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.iso-studio.it/tappo-anti-rabbocco/">MANOMISSIONE DEL TAPPO ANTI RABBOCCO: E&#8217; FRODE</a> proviene da <a href="https://www.iso-studio.it">Iso Studio</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>MANOMISSIONE DEL TAPPO ANTI RABBOCCO DELL’OLIO: PUÒ ESSERE CONSIDERATA UNA FRODE ED È MOLTO PERICOLOSO</strong></h2>
<p>Dal 25 Novembre 2014 è obbligatorio per ristoranti, bar e pubblici esercizi presentare a tavola solo bottiglie d’olio d’oliva vergine ed extra vergine con tappo anti rabbocco.</p>
<p>Lo stabilisce la legge 161/2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, che all’articolo 18, comma 1c) dice:</p>
<p>“<em>Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta</em>”.</p>
<p>La sanzione prevista varia da 1.000 a 8.000 euro, con confisca del prodotto.</p>
<p>Si tratta di una misura presa a difesa della salute dei consumatori., questo perché accedeva che nei locali ci fosse l’abitudine di rabboccare le bottiglie di extra vergine con oli diversi rispetto a quello indicato in etichetta.</p>
<p>Qualcuno usava anche miscele di oli di semi.</p>
<p>Si trattava di una truffa con risvolti critici nei confronti dei clienti considerando la possibilità di trovare persone  allergiche o intolleranti agli oli di semi.</p>
<p>Ultimamente, ci sono state diverse segnalazioni in cui si è riscontrato la presenza della biglia di vetro del sistema anti rabbocco della bottiglia di olio.</p>
<h1 style="text-align: center;"><img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1704" src="https://www.iso-studio.it/wp-content/uploads/2017/06/tappo-1-300x144.png" alt="" width="300" height="144" srcset="https://www.iso-studio.it/wp-content/uploads/2017/06/tappo-1-300x144.png 300w, https://www.iso-studio.it/wp-content/uploads/2017/06/tappo-1.png 570w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></h1>
<p>Infatti, nel tentativo di rimuovere il tappo può accadere che la biglia, posizionata all’interno del sistema anti frode, cada all’interno della bottiglia.</p>
<p>A questo punto la sfera diventa un pericolo anche perché essendo trasparente, diventa poco visibile quando si versa l’olio e si incorre nel serio <u>rischio di soffocamento</u>.</p>
<p>Per questo motivo la invitiamo a “<strong><u>non eliminare il tappo dosatore</u></strong>”.</p>
<p>Lo scopo antifrode del sistema di chiusura delle bottiglie non giustifica il rischio che si può generare in seguito al tentativo (in buona o cattiva fede) di rimozione del tappo.</p>
<p><img decoding="async" class="size-medium wp-image-1703 aligncenter" src="https://www.iso-studio.it/wp-content/uploads/2017/06/Cattura-194x300.png" alt="" width="194" height="300" srcset="https://www.iso-studio.it/wp-content/uploads/2017/06/Cattura-194x300.png 194w, https://www.iso-studio.it/wp-content/uploads/2017/06/Cattura.png 383w" sizes="(max-width: 194px) 100vw, 194px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di <a href="https://www.iso-studio.it/servizi/divisione-sicurezza-alimentare/">sicurezza alimentare</a>,, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.iso-studio.it/tappo-anti-rabbocco/">MANOMISSIONE DEL TAPPO ANTI RABBOCCO: E&#8217; FRODE</a> proviene da <a href="https://www.iso-studio.it">Iso Studio</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO &#8211; CASEARI</title>
		<link>https://www.iso-studio.it/obbligo-indicazione-provenienza-del-latte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michelle Tono]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2017 13:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza alimentare]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La nuova normativa sull'indicazione in etichetta dell'origine della materia prima utilizzata per la produzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (come ad esempio latte UHT, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini), recata dal decreto ministeriale 9 dicembre 2016, è entrata in vigore il 20 aprile 2017.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.iso-studio.it/obbligo-indicazione-provenienza-del-latte/">OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO &#8211; CASEARI</a> proviene da <a href="https://www.iso-studio.it">Iso Studio</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO &#8211; CASEARI</h1>
<p>La nuova normativa sull&#8217;indicazione in etichetta dell&#8217;origine della materia prima utilizzata per la produzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (come ad esempio latte UHT, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini), recata dal decreto ministeriale 9 dicembre 2016, è entrata in vigore il 20 aprile 2017.</p>
<p>Si tratta di un decreto emanato in conseguenza del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.</p>
<p>L&#8217;obbligo si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Obbligo ridotto di informazione</strong></p>
<p>Il regolamento detta, tra l&#8217;altro, due fondamentali principi:</p>
<ol>
<li>ad eccezione di alcune categorie di alimenti per le quali esiste una normativa specifica (ad esempio miele, olio di oliva, carni bovine, caprine, suine e di pollame, pesce, uova), la regola generale è <u>la facoltatività dell&#8217;indicazione in etichetta del paese di origine o del luogo di provenienza di un alimento</u>;</li>
<li><u>l&#8217;indicazione del paese d&#8217;origine o del luogo di provenienza diventa invece obbligatoria nel caso in cui l&#8217;omissione possa indurre in errore il consumatore</u>.</li>
</ol>
<p>Il nuovo decreto, quindi, riguarda latte a lunga conservazione e latticini e prevede l’indicazione del Paese di mungitura, seguito dal Paese di condizionamento (cioè quello dove viene fatto il trattamento termico, per il latte a lunga conservazione), o in alternativa il Paese di trasformazione (per latticini e altri prodotti).</p>
<p>Il decreto prevede due deroghe:</p>
<ul>
<li>La prima si applica agli alimenti registrati in UE come Dop e Igp, nonché a quelli oggetto di certificazione biologica.</li>
<li>La seconda riguarda i prodotti alimentari legittimamente realizzati in UE, SEE (Spazio economico europeo) e in Turchia.</li>
</ul>
<p>Ne deriva che, ad esempio, non si potrà pretendere l’indicazione d’origine del latte su uno yogurt prodotto in Grecia, né su un formaggio Cheddar prodotto in Inghilterra.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Cosa va scritto sull’etichetta</strong></p>
<p>Il decreto ministeriale stabilisce, in particolare, che:</p>
<p>&#8211; <u>l&#8217;indicazione in etichetta dell&#8217;origine dei prodotti (siano questi utilizzati come ingredienti o venduti come “prodotti finiti”) possa essere effettuata con l&#8217;utilizzo delle diciture “Paese di mungitura” e “Paese di condizionamento o di trasformazione”</u>;</p>
<p>&#8211; <u>qualora le operazioni di mungitura, condizionamento o trasformazione siano effettuate in uno stesso paese, l&#8217;etichetta può recare la sola indicazione “origine del latte” seguita dal nome del paese</u>.</p>
<p>Il decreto propone inoltre esempi di formulazione dell&#8217;etichetta laddove le operazioni di mungitura e di trasformazione avvengano nel territorio di più Stati: a tal proposito, è disposto che è possibile utilizzare l&#8217;indicazione “latte di Paesi UE”, per il luogo di mungitura, e “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per il luogo di condizionamento o trasformazione; se, tuttavia, queste operazioni, o talune di esse, siano effettuate in Paesi situati al di fuori dell&#8217;Unione europea, si possono utilizzare le diciture “latte di Paesi non UE” per il luogo di mungitura e “latte condizionato o trasformato in Paesi non UE” per l&#8217;operazione di condizionamento o di trasformazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Cosa occorre etichettare e cosa no</strong></p>
<table width="650">
<thead>
<tr>
<td width="635"><strong>COSA VA ETICHETTATO E COSA NO</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="635"></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td width="100%"><strong>PRODOTTI NON INCLUSI NELL&#8217;AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">Prodotti DOP e IGP, Prodotti biologici, Latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%"></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%"><strong>PRODOTTI PREIMBALLATI CUI SI APPLICANO GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL DECRETO</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">Latte (vaccino, bufalino, ovi-caprino, d&#8217;asina e di altra origine animale) e prodotti lattiero-caseari.</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">Latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti.</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti.</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">Latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l&#8217;aggiunta di frutta o di cacao.</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">Siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove.</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili.</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">Formaggi, latticini e cagliate.</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">Latte sterilizzato a lunga conservazione.</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">Latte UHT a lunga conservazione.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>È anche previsto che le norme sull&#8217;origine della materia prima non si applichino ai prodotti legittimamente fabbricati o commercializzati in altri Stati membri dell&#8217;UE o in Paesi extra UE: poiché, ad esempio, in Germania e in Austria non vige un obbligo di etichettatura come quello disposto in Italia, il latte e gli alimenti lattiero-caseari prodotti e/o commercializzati in questi Paesi possono essere anche immessi sul mercato italiano, senza l&#8217;indicazione del Paese di mungitura né del Paese di condizionamento o trasformazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Il “buco delle cagliate”</strong></p>
<p>Il decreto aumenta senza dubbio la trasparenza, ma tralascia un aspetto fondamentale, di particolare interesse per i consumatori di formaggi freschi a pasta filata come la mozzarella. E non solo.</p>
<p>Viene infatti trascurato l’argomento delle cagliate, a tutt’oggi importate in enormi quantità da paesi del Nord ed Est Europa per produrre formaggi italiani.</p>
<p>Le norme vigenti<strong> –</strong> secondo l’interpretazione finora offerta dalla magistratura e dagli organi di controllo – non prevedono l’obbligo di inserire le cagliate nella lista degli ingredienti. Il consumatore, perciò, non sa se  le cagliate congelate sono utilizzate nella produzione di mozzarella o altri formaggi.</p>
<p>Nella circolare 24 febbraio 2017 firmata dai Ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda si esclude l’obbligo di indicare l’origine delle cagliate.</p>
<p>Delimitando sia l’indicazione in etichetta, sia i doveri d’informazione nei rapporti “B2B” (<em>business-to-business</em>), all’origine del solo ingrediente “latte” (ma non di altri ingredienti, come la cagliata stessa, che potrebbe perciò venire indicata in etichetta senza citare l’origine).</p>
<p>Inoltre, il “Paese di trasformazione del latte” può coincidere con il “Paese di origine del prodotto finito”. Cioè quello dove è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale non del latte, ma del prodotto.</p>
<p>In altre parole il caseificio può utilizzare le cagliate estere per preparare il formaggio e indicare che la trasformazione è avvenuta in Italia, omettendo di comunicare che il latte è stato lavorato altrove per produrre la cagliata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di <a href="https://www.iso-studio.it/servizi/divisione-sicurezza-alimentare/">sicurezza alimentare</a>, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.iso-studio.it/obbligo-indicazione-provenienza-del-latte/">OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO &#8211; CASEARI</a> proviene da <a href="https://www.iso-studio.it">Iso Studio</a>.</p>
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		<title>RISCHIO ANISAKIS: NORME PER LA PREPARAZIONE, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DEL PESCE CRUDO</title>
		<link>https://www.iso-studio.it/rischio-anisakis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michelle Tono]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2017 14:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[corsi haccp sassuolo]]></category>
		<category><![CDATA[Documento di Valutazione dei Rischi Parma]]></category>
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		<category><![CDATA[normativa somministrazione pesce crudo]]></category>
		<category><![CDATA[igiene alimentare modena]]></category>
		<category><![CDATA[rischio anisakis]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'operatore del settore alimentare (OSA) ha l’obbligo di sottoporre a trattamento di congelamento a     -20°C al cuore del prodotto per almeno 24h i prodotti ittici destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi (ad esempio marinati, salati o affumicati a freddo) al fine di prevenire il rischio anisakis.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>RISCHIO ANISAKIS: NORME PER LA PREPARAZIONE, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DEL PESCE CRUDO</strong></h1>
<p>Facciamo chiarezza sugli obblighi di legge per la preparazione, somministrazione, vendita dei prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi per evitare il rischio anisakis.</p>
<p>L&#8217;operatore del settore alimentare (OSA) ha l’obbligo di sottoporre a trattamento di congelamento a     -20°C al cuore del prodotto per almeno 24h i prodotti ittici destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi (ad esempio marinati, salati o affumicati a freddo) al fine di prevenire il rischio anisakis. Quest&#8217;ultimo è un parassita trasmissibile all&#8217;uomo attraverso il consumo di prodotti ittici e causa una malattia acuta a carico dell&#8217;apparato gastrointestinale e forme croniche che possono coinvolgere molti altri organi. L’uomo è un ospite accidentale di questo parassita che può causare dolori addominali, nausea e vomito, diarrea, e per i coinvolgimenti intestinali, febbre. L’eviscerazione del pesce può scongiurare il pericolo, ma se il parassita è riuscito a migrare verso la parete muscolare il rischio si fa concreto, perché non viene eliminato.</p>
<p>Quando l&#8217;uomo mangia pesce crudo infetto da anisakis, le larve possono impiantarsi sulla parete dell&#8217;apparato gastrointestinale, dallo stomaco fino al colon. Le larve per difendersi dai succhi gastrici durante la digestione, attaccano le mucose con grande capacità perforante, determinando una parassitosi acuta o cronica. La parassitosi acuta da anisakis insorge già dopo poche ore dall&#8217;ingestione di pesce crudo e si manifesta con intenso dolore addominale, nausea e vomito. Le forme croniche sono diverse, possono mimare svariate malattie infiammatorie e ulcerose del tratto intestinale oppure coinvolgere altri organi come fegato, milza, pancreas, vasi ematici e miocardio. Possibili anche reazioni allergiche fino allo shock anafilattico, a causa della sensibilizzazione alle proteine antigeniche termoresistenti del parassita.</p>
<p>I prodotti ittici più frequentemente parassitati sono merluzzo, nasello, sgombri, rana pescatrice, sardine, acciughe, totani e calamari.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La direttiva ministeriale del 17 Febbraio 2011 impone, nell’ambito dell’attività di autocontrollo, all’operatore del settore alimentare di registrare e rendere disponibili agli organi di controllo una maggiore quantità di dati e procedure relative al trattamento effettuato sul pesce da consumare crudo. Se un operatore del settore alimentare (es. ristorante, pescheria, ecc.) acquista prodotti della pesca già sottoposti a trattamento di bonifica preventiva, deve tenere agli atti l’attestazione del fornitore, mentre se vuole effettuare tale trattamento presso la propria attività deve:</p>
<ul>
<li><strong>dare comunicazione preventiva all&#8217;Autorità Competente</strong>(<a href="http://www.ausl.pr.it/azienda/sezione_1/default.aspx">Dipartimento di Sanità Pubblica</a>) ad integrazione della Registrazione/Autorizzazione Sanitaria;</li>
<li><strong>dotarsi di idonea e proporzionata apparecchiatura per l&#8217;abbattimento della</strong><strong>temperatura ad almeno -20°C</strong> (abbattitore); tale attrezzatura non deve essere utilizzata promiscuamente per la conservazione di pesci o altri prodotti congelati;</li>
<li><strong>predisporre ed adottare apposita procedura nel proprio piano HACCP</strong>identificando CCP di processo e modalità di controllo;</li>
<li><strong>registrare in apposita scheda ogni trattamento di congelamento effettuato</strong>.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>E’ bene evidenziare che nel caso in cui l&#8217;Autorità Competente (Dipartimento di Sanità Pubblica) accerta che un operatore del settore alimentare (es. ristorante) prepara e somministra pesce crudo senza specifica autorizzazione o trattamento di bonifica preventiva va incontro a sanzioni immediate e sospensioni dell’attività, come previsto dalla normativa vigente. L&#8217;attività di somministrazione di pesce crudo effettuata senza preventiva notifica all’AUSL competente prevede sanzioni fino a 9000 euro; mentre la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo, compresa bonifica preventiva, prevede sanzioni fino a 6000 euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Specifichiamo inoltre che il venditori di pesce (es. pescherie) è obbligato ad esporre un cartello che invita a congelare il pesce fresco prima di consumarlo crudo. La disposizione vale anche per i pesci di allevamento, ma non per molluschi e crostacei. La mancata esposizione del cartello contenente le informazioni di cui sopra comporta una violazione punita con sanzione da 600 euro a 3500 euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Principali riferimenti legislativi:</p>
<ul>
<li>Regolamenti CE 853/2004, 2074/2005, 1020/08</li>
<li>Circolare del Ministero della Salute del 17 Febbraio 2011</li>
<li>Decreto Legislativo 193/2007</li>
<li>Decreto Ministeriale del 17 luglio 2013</li>
</ul>
<p>Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di <a href="https://www.iso-studio.it/servizi/divisione-sicurezza-alimentare/">sicurezza alimentare</a>, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.</p>
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		<item>
		<title>NUOVE SANZIONI PER ALIMENTI, PRODOTTI ALIMENTARI E MANGIMI</title>
		<link>https://www.iso-studio.it/nuove-sanzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michelle Tono]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 08:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[igiene alimentare modena]]></category>
		<category><![CDATA[mangimi]]></category>
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		<category><![CDATA[sicurezza alimentare reggio emilia]]></category>
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		<category><![CDATA[sanzioni alimenti e mangimi]]></category>
		<category><![CDATA[igiene alimentare sassuolo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Da Aprile 2017 entreranno in vigore nuove sanzioni per alimenti, prodotti alimentari ed mangimi.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>NUOVE SANZIONI PER ALIMENTI, PRODOTTI ALIMENTARI E MANGIMI</h1>
<p>Da Aprile 2017 entreranno in vigore nuove sanzioni per alimenti, prodotti alimentari ed mangimi.</p>
<p>In particolare, si tratta di:</p>
<p><strong>&#8211; D.Lgs. 7 febbraio 2017, n. 27 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari” (pubblicato in GU n. 64 del 17 marzo 2017 ed in vigore dal 1 aprile 2017)</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="376">VIOLAZIONE</td>
<td width="276">SANZIONE</td>
</tr>
<tr>
<td width="376">Impiego di indicazioni nutrizionali o sulla salute nell’ etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità che danno  adito a dubbi sulla sicurezza o sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o incoraggiano il consumo di un prodotto</td>
<td width="276">INDICAZIONE NUTRIZIONALE</p>
<p>Sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro</p>
<p>INDICAZIONE SULLA SALUTE</p>
<p>Sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="376">Attribuzione di indicazione nutrizionale o sulla salute sulle confezioni di bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcol (eccezione per indicazioni riguardati basso tenore alcolico, riduzione del contenuto alcolico o energetico)</td>
<td width="276">INDICAZIONE NUTRIZIONALE</p>
<p>Sanzione amministrativa da 3.000 a 10.000 euro</p>
<p>INDICAZIONE SULLA SALUTE</p>
<p>Sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="376">Mancanza di indicazioni nutrizionali o sulla salute in etichette, presentazioni o pubblicità degli alimenti</td>
<td width="276">Sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="376">Mancato invio all’Autorità competente di elementi e dati nutrizionali per il rispetto del regolamento entro trenta giorni</td>
<td width="276">Sanzione amministrativa da 2.000 a 6.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="376">Omissione etichettatura nutrizionale per gli alimenti sui quali è formulata un’indicazione nutrizionale o sulla salute</td>
<td width="276">Sanzione amministrativa da 2.000 a 16.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="376">Utilizzo nell’etichetta, nella presentazione o nella pubblicità indicazioni nutrizionali non incluse nel regolamento o le impiega in modo scorretto</td>
<td width="276">Sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="376">Utilizzo nell’etichetta, nella presentazione o nella pubblicità indicazioni nutrizionali comparative</td>
<td width="276">Sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="376">Utilizzo nell’etichetta, nella presentazione o nella pubblicità indicazioni sulla salute non autorizzate</td>
<td width="276">Sanzione amministrativa da 6.000 a 24.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="376">Utilizzo nell’etichetta, nella presentazione o nella pubblicità indicazioni sulla salute autorizzate ma senza rispettare le condizioni applicabili</td>
<td width="276">Sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="376">Utilizzo di indicazioni sulla salute nell’etichetta, nella presentazione o nella pubblicità senza comprendere le informazioni prescritte nel Decreto</td>
<td width="276">Sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="376">Violazione nell’utilizzo di indicazioni sulla salute nell’etichetta, nella presentazione o nella pubblicità senza comprendere le informazioni prescritte nel Regolamento</td>
<td width="276">Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="376">Utilizzo di indicazioni sulla salute nell’etichetta, nella presentazione o nella pubblicità individuate nell’art. 12 del Regolamento</td>
<td width="276">Sanzione amministrativa da 5.000 a 40.000 euro</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, per la reiterazione specifica delle violazioni previste dal presente Decreto ed ai sensi dell’art. 8-bis della Legge n. 869 del 24 Novembre 1981, può esser disposta la sospensione dello svolgimento dell’attività per un periodo di dieci ad un massimo di venti giorni lavorativi.</p>
<p><strong>&#8211; D.Lgs. 10 febbraio 2017, n. 29 in materia di “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti” (pubblicato in GU n. 65 del 18 marzo 2017 ed in vigore dal 2 aprile 2017)</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="326">VIOLAZIONE</td>
<td width="326">SANZIONE</td>
</tr>
<tr>
<td width="326">Produzione o immissione nel mercato o in qualsiasi fase della produzione, di materiali o oggetti che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità nocive per la salute o che violano i limiti normativi o l’errato utilizzo</td>
<td width="326">Sanzione amministrativa da 1.500 a 80.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="326">Mancata comunicazione alla Commissione di nuove informazioni scientifiche o tecniche che possano influire sulla valutazione della sicurezza del materiale o oggetto utilizzato</td>
<td width="326">Sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="326">Mancato utilizzo della lingua italiana nel commercio in Italia riguardo le informazioni sui materiali o oggetti utilizzati</td>
<td width="326">Sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="326">Mancata rintracciabilità dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e loro ritiro dal mercato</td>
<td width="326">Sanzione amministrativa da 3.000 a 60.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="326">Violazione normativa sulla buona pratica di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari</td>
<td width="326">Sanzione amministrativa da 1.500 a 40.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="326">Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti e loro misure specifiche</td>
<td width="326">Sanzione amministrativa da 1.500 a 60.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="326">Violazione misure specifiche per i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti</td>
<td width="326">Sanzione amministrativa da 1.500 a 60.000 euro</p>
<p>Eventuali sanzioni amministrative accessorie</td>
</tr>
<tr>
<td width="326">Mancato rispetto nell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari</td>
<td width="326">Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>&#8211;  D.Lgs. 3 febbraio 2017, n. 26 recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi” (pubblicato in GU n. 64 del 17 marzo 2017 ed in vigore dal 1 aprile 2017)</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="326">VIOLAZIONI</td>
<td width="326">SANZIONI</td>
</tr>
<tr>
<td width="326">Violazioni sulle prescrizioni in materia di sicurezza e commercializzazione dei mangimi</td>
<td width="326">Sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 15.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="326">Mancanza di informazioni nell’etichettatura riguardanti composizione o proprietà dei mangimi</td>
<td width="326">Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="326">Immissione in commercio  o  utilizzo, ai fini  dell&#8217;alimentazione animale, di  materiali soggetti  a  restrizioni o vietati</td>
<td width="326">Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="326">Violazioni nel tenore di additivi</td>
<td width="326">Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="326">Violazioni riguardanti la commercializzazione di mangimi destinati  a particolari fini nutrizionali</td>
<td width="326">Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="326">Violazioni riguardanti i principi per   l&#8217;etichettatura   e   la presentazione</td>
<td width="326">Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 12.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="326">Violazioni di responsabilità</td>
<td width="326">Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 6.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="326">Errato utilizzo di allegazioni nell’etichettatura</td>
<td width="326">Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 12.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="326">Violazioni  riguardanti  la  presentazione   delle   indicazioni   di etichettatura</td>
<td width="326">Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="326">Immissione sul mercato di materie prime per mangimi,  mangimi  composti,  mangimi  destinati  a particolari fini nutrizionali o alimenti  per  animali  da  compagnia privi di una o piu&#8217; indicazioni obbligatorie di etichettatura  o  con</p>
<p>una  o  piu&#8217;  indicazioni  non  rispondenti o con la durata di conservazione errata</td>
<td width="326">Sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 6.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="326">Immissione sul mercato di mangimi  non conformi  privi  delle   indicazioni   obbligatorie   specifiche   di etichettatura o con indicazioni non rispondenti alla normativa</td>
<td width="326">Sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 30.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="326">Violazioni riguardanti l&#8217;etichettatura facoltativa</td>
<td width="326">Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="326">Violazioni riguardanti il confezionamento dei mangimi</td>
<td width="326">Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="326">Violazioni riguardanti il catalogo comunitario  delle  materie  prime per mangimi</td>
<td width="326">Sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.000 euro</td>
</tr>
<tr>
<td width="326">Violazioni riguardanti  i  codici  comunitari  di  buona  pratica  in materia di etichettatura</td>
<td width="326">Sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.500 euro</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>In presenza di reiterate violazioni  gli  organi preposti  al  controllo possono  proporre  all&#8217;autorità  competente l&#8217;adozione del provvedimento di  sospensione  dell&#8217;attività  da  tre giorni a tre mesi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di <a href="https://www.iso-studio.it/servizi/divisione-sicurezza-alimentare/">sicurezza alimentare</a>, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SETTORE APISTICO: APPLICAZIONE DEL PACCHETTO IGIENE IN EMILIA &#8211; ROMAGNA</title>
		<link>https://www.iso-studio.it/settore-apistico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iso_Ad_min]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 11:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[rintracciabilità sassuolo]]></category>
		<category><![CDATA[settore apistico]]></category>
		<category><![CDATA[rintracciabilità modena]]></category>
		<category><![CDATA[pacchetto igiene emilia romagna]]></category>
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		<category><![CDATA[sicurezza alimentare parma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iso-studio.it/?p=1054</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’istituzione della Anagrafe Apistica Nazionale rappresenta un ulteriore elemento utile per la gestione dell’apicoltura. Migliora in maniera significativa le condizioni dell’apicoltura nel suo complesso, attività di interesse nazionale, indispensabile all'ecosistema e all'agricoltura in generale.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>SETTORE APISTICO: APPLICAZIONE DEL PACCHETTO IGIENE IN EMILIA &#8211; ROMAGNA</h1>
<p>Con Deliberazione della giunta regionale 17 febbraio 2017, n. 165 sono state approvate le Linee guida per l&#8217;applicazione del pacchetto igiene al Settore Apistico in Emilia-Romagna.</p>
<p>La Deliberazione approvata comprende 5 allegati così articolati:</p>
<ul>
<li>Allegato 1: ”Comunicazione inizio attività”,</li>
<li>Allegato 2: ”Relazione tecnica”,</li>
<li>Allegato 3: “Comunicazione alla AUSL di prodotti non conformi”,</li>
<li>Allegato 4: “Scheda controllo ufficiale”,</li>
<li>Allegato 5: “Registro trattamenti terapeutici apicoltura”;</li>
</ul>
<p>Nel testo citato si evidenzia che al pari degli altri settori alimentari, l’apicoltura si deve confrontare con l’attuale assetto legislativo. Esso prevede il controllo di tutte le fasi di allevamento/produzione, compresa la produzione primaria. In particolare il pacchetto igiene approvato  rappresenta uno strumento per il controllo della catena alimentare “apistica” nel suo complesso, in quanto basa i suoi principi sul legame fra la sanità e l’igiene degli animali e la salubrità degli alimenti da essi ottenuti. Per quanto riguarda il miele e gli altri prodotti dell’alveare, questo legame è particolarmente importante, dato che le contaminazioni si presentano nella maggioranza dei casi nella fase di allevamento.</p>
<h3>Anagrafe Apistica Nazionale</h3>
<p>L’istituzione della Anagrafe Apistica Nazionale rappresenta un ulteriore elemento utile per la gestione dell’apicoltura. Migliora in maniera significativa le condizioni dell’apicoltura nel suo complesso, attività di interesse nazionale, indispensabile all&#8217;ecosistema e all&#8217;agricoltura in generale.</p>
<p>All’interno della Linea Guida sono individuati i requisiti specifici e gestionali applicabili alla produzione primaria del miele e dei prodotti dell’alveare, inclusi i requisiti dei locali, formazione del personale, analisi dei pericoli e buone pratiche di lavorazione, gestione della rintracciabilità e dell’autocontrollo dei laboratori facenti parte delle diverse tipologie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di <a href="https://www.iso-studio.it/servizi/divisione-sicurezza-alimentare/">sicurezza alimentare</a>, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.</p>
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			</item>
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		<title>ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI</title>
		<link>https://www.iso-studio.it/etichettatura-dei-prodotti-ortofrutticoli-freschi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iso_Ad_min]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 10:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza alimentare]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La commercializzazione di prodotti ortofrutticoli è disciplinata sia da regolamenti comunitari (Reg. UE 543/11) che da leggi nazionali (D.lgs 109/92) che prevedono delle indicazioni obbligatorie da fornire al consumatore al momento della vendita.<br />
I prodotti possono essere posti in vendita allo stato sfuso a condizione che il rivenditore esponga accanto ad essi (es. cartello/etichetta), in caratteri chiari e leggibili.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>Facciamo chiarezza sugli obblighi di legge riguardanti l’ etichettatura dei prodotti ortofrutticoli freschi per la loro commercializzazione.</p>
<p>La commercializzazione di prodotti ortofrutticoli è disciplinata sia da regolamenti comunitari (Reg. UE 543/11) che da leggi nazionali (D.lgs 109/92) che prevedono delle indicazioni obbligatorie da fornire al consumatore al momento della vendita.</p>
<p>I prodotti possono essere posti in vendita allo <strong>stato sfuso</strong> a condizione che il rivenditore esponga accanto ad essi (es. cartello/etichetta), in caratteri chiari e leggibili, le informazioni relative a:</p>
<ul>
<li><u>paese di origine ed eventualmente zona di produzione</u>;</li>
<li><u>denominazione di vendita</u> (non necessaria se il prodotto è visibile);</li>
<li><u>categoria e varietà o tipo commerciale</u>. La categoria fa riferimento essenzialmente alla regolarità di forma e colore del frutto, seguendo la seguente classificazione: categoria extra, per i prodotti privi di difetti di qualità superiore; I categoria, per i prodotti di buona qualità; in questo caso sono tollerati i lievi difetti di forma e di colorazione, oltre che le imperfezioni della buccia; II categoria, per i prodotti di qualità mercantile, per i quali sono tollerati i difetti di forma e di colorazione, la rugosità della buccia e le alterazioni esterne;</li>
<li><u>prezzo al chilo</u>, in modo tale da non indurre in errore il consumatore.</li>
</ul>
<h3>Etichettatura dei prodotti ortofrutticoli freschi in imballaggi preconfezionati</h3>
<p style="text-align: justify;">Per i prodotti presentati in <strong>imballaggi preconfezionati</strong> ciascun imballaggio deve recare, in caratteri leggibili, indelebili e visibili su uno dei lati dell’imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nell’imballaggio o fissata ad esso, le indicazioni che seguono:</p>
<ul>
<li><u>peso netto</u>, tale obbligo non si applica per i prodotti venduti al pezzo, se il numero di pezzi può essere chiaramente visto e facilmente conteggiato dall’esterno o se tale numero è indicato sull’etichetta;</li>
<li><u>identificazione</u>, il nome e l’indirizzo o codice di identificazione, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, dell’imballatore e/o dello speditore;</li>
<li><u>natura del prodotto</u>, denominazione di vendita dei prodotti, ad esempio “mele”, se il prodotto non è visibile dall’esterno; denominazione della varietà per i prodotti elencati nell’allegato 1 parte B (per i quali sono previste norme specifiche di commercializzazione), obbligatoria per alcuni prodotti (es. mele, arance, pere, peperoni dolci, uva da tavola ecc.), facoltativa per altri (kiwi, pesche, fragole, pomodori ecc.). Le norme di qualità/commercializzazione relative ad ogni prodotto stabiliscono come debba essere indicata la varietà in relazione alla specie (es. “pere Santa Maria”, “pere Gentile” ecc.). Per alcuni ortaggi è prevista l’indicazione “ottenuto in coltura protetta”;</li>
<li><u>origine del prodotto</u>, deve essere indicato il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale;</li>
<li><u>caratteristiche commerciali</u>, per tutti i prodotti elencati nell’allegato I parte B deve essere indicata la categoria (extra, I categoria, II categoria), e per alcuni di essi deve essere specificato anche il calibro, espresso dai diametri minimo o massimo (per esempio nel caso di mele, pomodori, peperoni, pere e pesche) o dal peso minimo e massimo dei frutti (per esempio nel caso di mele, kiwi) o da altri parametri: per esempio dal diametro o dal peso del frutto più piccolo oppure dal diametro o dal peso del frutto più grosso (nel caso di pere e mele non soggette alle regole di omogeneità) oppure dal diametro delle circonferenze (nel caso delle pesche). Va indicata la pezzatura (peso minimo a cespo) o numero di cespi per lattughe, indivie ricce e scarole;</li>
<li><u>lotto di produzione</u>;</li>
<li><u>prezzo al kg</u>;</li>
<li><u>additivi</u>, per alcuni prodotti (agrumi) è prevista, ove ne venga fatto uso, l’indicazione degli agenti conservanti o delle altre sostanze chimiche utilizzate in trattamenti post-raccolta;</li>
<li><u>marchio ufficiale di controllo</u> (facoltativo);</li>
<li>indicazioni aggiuntive volontarie, tra le indicazioni facoltative rientrano quelle previste dalle norme comunitarie di qualità: marchio ufficiale di controllo, denominazione della varietà, tenore minimo di zucchero, consistenza massima ecc.</li>
</ul>
<h3>Come devono presentarsi i prodotti ortofrutticoli</h3>
<p style="text-align: justify;">Specifichiamo, inoltre, che i prodotti ortofrutticoli freschi devono presentarsi (caratteristiche minime di qualità):</p>
<ul>
<li>interi;</li>
<li>sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;</li>
<li>puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;</li>
<li>praticamente privi di parassiti;</li>
<li>praticamente esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti;</li>
<li>privi di umidità esterna anormale;</li>
<li>privi di odore e/o sapore estranei.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di <a href="https://www.iso-studio.it/servizi/divisione-sicurezza-alimentare/">sicurezza alimentare</a>, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>OBBLIGO DEL BOLLO “CE” PER CHI PREPARA E MANIPOLA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE</title>
		<link>https://www.iso-studio.it/obbligo-del-bollo-ce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iso_Ad_min]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 08:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza alimentare parma]]></category>
		<category><![CDATA[igiene alimentare modena]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza sicurezza alimentare parma]]></category>
		<category><![CDATA[corsi haccp modena]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza alimentare]]></category>
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		<category><![CDATA[rintracciabilità parma]]></category>
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		<category><![CDATA[obbligo bollo ce]]></category>
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		<category><![CDATA[bollo ce alimenti origine animale]]></category>
		<category><![CDATA[igiene alimentare sassuolo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il legislatore ha stabilito che gli stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale possano operare solo se, oltre ai requisiti igienico-sanitari “di base” previsti dal Regolamento CE 852/2004, rispettano anche quelli aggiuntivi fissati dal Regolamento CE 853/2004. Tale scelta è determinata dalla constatazione che questi alimenti possono presentare rischi specifici per la salute dei consumatori.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.iso-studio.it/obbligo-del-bollo-ce/">OBBLIGO DEL BOLLO “CE” PER CHI PREPARA E MANIPOLA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE</a> proviene da <a href="https://www.iso-studio.it">Iso Studio</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>OBBLIGO DEL BOLLO “CE” PER CHI PREPARA E MANIPOLA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE</h1>
<p>Facciamo chiarezza su una questione riguardante gli obblighi sanitari e di riconoscimento per la preparazione e manipolazione di alimenti di origine animale (Bollo CE).</p>
<p>Il legislatore ha stabilito che gli stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale possano operare solo se, oltre ai requisiti igienico-sanitari “di base” previsti dal Regolamento CE 852/2004, rispettano anche quelli aggiuntivi fissati dal Regolamento CE 853/2004. Tale scelta è determinata dalla constatazione che questi alimenti possono presentare rischi specifici per la salute dei consumatori.</p>
<p>Le imprese che intendono attivare stabilimenti per la macellazione di animali, per la lavorazione delle carni, del latte o dei prodotti della pesca prima di iniziare l’attività devono ottenere il riconoscimento di tali requisiti. All&#8217;azienda viene attribuito un codice identificativo univoco (Bollo CE) e viene inserita in speciali elenchi dell’Unione Europea.</p>
<p>Gli Stati dell’Unione Europea tengono elenchi aggiornati degli stabilimenti riconosciuti. Gli Stabilimenti registrati ricevono un numero di riconoscimento dove si aggiungono codici indicanti la tipologia dei prodotti di origine animale prodotti. Il Bollo CE è costituito da:</p>
<ul>
<li>Sigla dello Stato;</li>
<li>Codice regionale;</li>
<li>n° dello stabilimento;</li>
<li>Sigla dell’UE.</li>
</ul>
<h3>Per chi è obbligatorio il Bollo CE?</h3>
<p>Il Bollo CE è obbligatorio per tutti gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) quando producono, trasformano, manipolano e commercializzano alimenti di origine animale e li rivendono prevalentemente a terzi in aree geografiche esterne alla Provincia in cui ha sede l&#8217;Impresa ed alle Province limitrofe. Il Riconoscimento col Bollo CE consente alle imprese di commercializzare all&#8217;ingrosso alimenti di origine animale, anche verso altri Paesi dell’Unione Europea o Terzi. Sono esclusi dall&#8217;obbligo e devono ottenere la sola registrazione ai sensi del Reg. 852/04 le strutture utilizzate per:</p>
<ul>
<li>il commercio al dettaglio, ovvero movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e stoccaggio nei punti di vendita diretta al consumatore finale;</li>
<li>le attività all&#8217;ingrosso che svolgono operazioni di trasporto/magazzinaggio di prodotti di origine animale (esclusa la frigo-conservazione di alimenti non confezionati)</li>
</ul>
<p>Il Bollo CE è un&#8217;Autorizzazione sanitaria che consente la libera circolazione di alimenti di origine animale (carne, latte, prodotti della pesca, uova, miele e loro derivati) fra i Paesi della UE, ovvero è un Riconoscimento comunitario assegnato ai locali produttivi di uno Stabilimento di produzione/commercializzazione di alimenti di origine animale ai sensi del Regolamento CE 853/2004.</p>
<p>Si possono configurare le seguenti ipotesi:</p>
<ol>
<li>Richiesta di riconoscimento comunitario di un nuovo stabilimento;</li>
<li>Aggiornamento del decreto di Riconoscimento comunitario per variazioni della tipologia produttiva assegnata in origine e conseguenti modifiche strutturali/impiantistiche dei locali;</li>
<li>Modifiche strutturali/impiantistiche dello stabilimento riconosciuto, senza variazioni della tipologia produttiva;</li>
<li>Cambio della ragione sociale di uno stabilimento già riconosciuto;</li>
<li>Revoca del riconoscimento comunitario su richiesta dell’interessato.</li>
</ol>
<p><u>Ognuna delle suddette situazioni necessita della presentazione di una specifica modulistica alle autorità competenti territoriali.</u></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di <a href="https://www.iso-studio.it/servizi/divisione-sicurezza-alimentare/">sicurezza alimentare</a>, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.iso-studio.it/obbligo-del-bollo-ce/">OBBLIGO DEL BOLLO “CE” PER CHI PREPARA E MANIPOLA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE</a> proviene da <a href="https://www.iso-studio.it">Iso Studio</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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